Il Consiglio di Stato si è pronunciato in merito alle condizioni per la risarcibilità del danno in caso di ritardo nella conclusione del procedimento.
Il ritardo nella conclusione del procedimento deve essere doloso o colposo, e deve originare un danno "ingiusto". In caso contrario, non è ammesso il risarcimento, pur in presenza del superamento del termine. L’ingiustizia e la sussistenza del danno da ritardo non possono, in linea di principio, presumersi iuris tantum, in meccanica ed esclusiva relazione al ritardo nell’adozione del provvedimento amministrativo favorevole, ma il danneggiato deve provare tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda.
Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 giugno 2014, n. 2964
News inserita il 27/07/2014 alle 17:24