E' vietato per gli Enti Locali, con la sola eccezione degli agenti stagionali disposte dalla Amministrazioni (e per meno di 5 mesi), nell'area P.M. assumere personale. PRIMA occorre riassorbile i dipendenti della Polizia Provinciale dichiarati in eccedenza. La norma (DL 78/2015) mirando al lavoro subordinato ed a tempo indeterminato, esclude dalla limitazione gli art. 110 del 267/2000. Infine per il Segretario, viene incontro la modifica dell'art.98 del D.L.gs. 267/2000 che citiamo per comodità: |
Articolo 98
Albo nazionale
1. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, al quale si accede per concorso, e' articolato in sezioni regionali.
2. Il numero complessivo degli iscritti all'albo non puo' essere superiore al numero dei comuni e delle province ridotto del numero delle sedi unificate, maggiorato di una percentuale determinata ogni due anni dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia di cui all'articolo 102 e funzionale all'esigenza di garantire una adeguata opportunita' di scelta da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia.
3. I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia.((Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e Provincia e tra province)).
4. L'iscrizione all'albo e' subordinata al possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno.
5. Al relativo corso si accede mediante concorso nazionale a cui possono partecipare i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia.
News inserita il 24/08/2015 alle 08:54