La nascita del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, denominato Tares, rischia di diventare un vero rebus. Infatti, pur nel rincorrersi delle proposte di rinvio del tributo al 2014, alcuni importanti aspetti della sua disciplina sono stati oggetto di modifica ad opera del recente Dl n. 35 dell’8 aprile 2013.
Il tributo è stato introdotto dall’art. 14 del Dl 201/2011 a decorrere dall’1 gennaio 2013, quale strumento di finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, oltre che dei servizi indivisibili dei Comuni, in sostituzione di tutti i previgenti prelievi esistenti, sia di natura tributaria che di natura patrimoniale e dell’addizionale per gli enti di comunali di assistenza (cosiddetta ex Eca). Il tributo nasce quindi con una struttura binomia, caratterizzato cioè dal prelievo per il finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti, nella duplice versione tributaria o patrimoniale (comma 29 dell’art. 14) e dal prelievo per il finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni (la cosiddetta maggiorazione, disciplinata dall’art. 14, comma 13, del Dl 201/2011).
Le novità apportate dal Dl 35/2013
Il Dl 35/2013 interviene su quattro aspetti principali del tributo: la riscossione, la maggiorazione per i servizi indivisibili, l’affidamento della riscossione spontanea e la tassazione delle aree scoperte.
Esamineremo ora le novità apportate dal decreto. Innanzitutto va premesso che le norme introdotte, fatta eccezione per quella concernente le aree scoperte, hanno carattere transitorio, dispiegando i loro effetti solo per l’anno 2013, in deroga a quanto diversamente stabilito dall’art. 14 del Dl 201/2011. Inoltre il decreto conferma che, almeno al momento, non si ha alcun rinvio del tributo al 2014, rendendo necessario che i Comuni compiano tutti gli adempienti prodromici alla sua applicazione (piano finanziario, regolamento, delibera tariffaria, ecc) entro il termine stabilito per l’approvazione del bilancio di previsione dell’anno 2013 (attualmente fissato al 30 giugno 2013).
Le scadenze e il numero delle rate
In relazione alla riscossione spontanea il decreto innova la disciplina transitoria già prevista nel comma 35 dell’art. 14 del Dl 201/2011. Quest’ultimo stabilisce che il versamento del tributo, inclusa la maggiorazione, deve avvenire, a regime, in 4 rate trimestrali anticipate, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno, ferma restando la possibilità di effettuare il versamento in unica soluzione entro il mese di giugno. La norma comunque concede ai Comuni la facoltà di modificare con propria norma regolamentare sia il numero che la scadenza delle rate, permettendo quindi anche di posticipare le scadenze previste dalla norma [1].
Per il 2013 già l’art. 1, comma 387, lett. f), della L. 228/2012 ha previsto una disciplina derogatoria per le scadenze, stabilendo la proroga ad aprile del versamento della prima rata del tributo, ferma restando la facoltà del Comune di posticipare ulteriormente tale termine. Ma tale scadenza ha avuto breve durata in quanto il successivo Dl 1/2013 ha ulteriormente differito quella della prima rata al mese di luglio, venendo di fatto a comprimere le rate previste dalla legge per il pagamento del tributo solo in due (scadenti a luglio ed ad ottobre). Tuttavia era confermata la facoltà per il Comune di posticipare ulteriormente le scadenze nonché di ampliare il numero delle rate, con il limite di non poter anticipare il termine del versamento della prima rata rispetto al mese di luglio. Le difficoltà di cassa cagionate agli enti da tale rinvio e, più in particolare, ai soggetti affidatari della gestione del servizio rifiuti, hanno spinto ad una nuova modifica normativa.
L’art. 10, comma 2, lett. a), del Dl 35/2013 ha affidato ai Comuni il compito di stabilire la scadenza ed il numero delle rate per l’anno 2013, mediante una specifica deliberazione da adottarsi anche nelle more dell’approvazione del regolamento del tributo, e da pubblicare anche sul sito web istituzionale dell’ente almeno 30 giorni prima della prima scadenza del tributo. In sostanza la norma stabilisce che nel 2013 i Comuni hanno la facoltà di fissare il numero e la scadenza delle rate, ben potendo anche anticipare la scadenza di luglio, avendo solo attenzione a pubblicare sul sito internet dell’ente la deliberazione almeno 30 giorni prima della scadenza. Molto si è discusso sulla competenza all’approvazione di siffatta deliberazione. Tuttavia, la materia trattata (scadenza e numero di rate del tributo), alla luce della previsione dell’art. 42, comma 2, lett. f), del Dlgs 267/2000 e di quella dell’art. 14, comma 22, del Dl 201/2011, ove si prevede che i termini per il versamento del tributo debbano essere stabiliti dal regolamento, fanno ritenere che la competenza ricada in capo al consiglio comunale. La norma transitoria, quindi, non modifica la competenza dell’atto, ma permette solo di estrapolare la fissazione dei termini di versamento del tributo dalla disciplina regolamentare, in cui avrebbero dovuto trovare collocazione, affidandola, per motivi di celerità e speditezza, ad una deliberazione separata (ed anticipata) rispetto dall’adozione del regolamento [2]. Merita inoltre un approfondimento la possibilità per gli enti di fissare la scadenza dell’ultima rata oltre la fine del 2013. Sul punto pur se la formulazione della norma non pare impedirla, consentendo genericamente di differire anche l’ultima rata del tributo, qualche dubbio può sorgere, oltre che per motivi di opportunità legati alle esigenze di cassa degli enti (e di rispettare i nuovi termini di pagamento imposti dal Dlgs 190/2012), anche per il concomitante versamento con l’ultima rata della maggiorazione di cui all’art. 14, comma 13, del Dl 201/2011 che, come vedremo, nel 2013 diviene un’entrata di spettanza erariale.
Le modalità di quantificazione e di versamento delle rate
La lettera b) del comma 2 del’art. 10 del Dl 35/2013 si occupa invece della modalità di quantificazione e di versamento delle rate. Mentre secondo le regole valide a regime, contenute nel comma 35 dell’art. 14, il versamento del tributo comunale e della maggiorazione devono avvenire esclusivamente mediante modello F24 o tramite il bollettino postale “nazionale”, cioè al quale si applicano le stesse disposizioni previste per il modello F24 in quanto compatibili, con preclusione della facoltà per i Comuni di scegliere altri canali di versamento, per il 2013 è introdotta un particolare regola transitoria. La citata lettera b) stabilisce che, ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell’ultima rata dello stesso, i Comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della Tarsu, della Tia1 o della Tia2, ovvero indicare altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. In primo luogo, va osservato come l’invio dei modelli di versamento ai contribuenti e la quantificazione provvisoria del tributo nelle prime rate sia una mera facoltà e non un obbligo per i Comuni, che potrebbero stabilire una modalità di versamento in autoliquidazione (seppure fortemente sconsigliata in questa fase) o procedere ad una riscossione a seguito di liquidazione d’ufficio, tramite il modello F24 o il bollettino di conto corrente postale nazionale (seppure ad oggi non sono noti né i codici tributi e neppure il decreto di approvazione del modello di bollettino).
Analogamente, il Comune potrebbe procedere alla riscossione del tributo senza alcuna provvisoria commisurazione alla Tarsu o alla Tia dell’anno precedente, ma direttamente applicando sin dalle prime rate le tariffe della Tares[4]. Il Comune che intende, invece, avvalersi della facoltà concessa dalla norma può utilizzare per la riscossione di tutte le rate, ad esclusione dell’ultima, i medesimi canali di pagamento dell’anno precedente per la Tarsu o la Tia (potendo, secondo la lettera della norma, inviare al contribuente i medesimi modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della Tarsu o della Tia) ovvero qualsiasi altro strumento tra quelli in uso per la Tarsu o la Tia (c/c postale, mav, bollette unificate ecc.).
Qualche dubbio può aversi per i Comuni che fino allo scorso anno riscuotevano la Tarsu ricorrendo allo strumento del ruolo e, quindi, ad Equitalia (o a Riscossione Sicilia Spa o ai concessionari acquirenti del ramo di azienda relativo ai tributi locali ai sensi dell’art. 3, comma 24, del Dl 203/2005). Seppure la norma non sembra vietare la possibilità di riscuotere le prime rate delle Tares, esclusa quindi l’ultima, mediante iscrizione a ruolo (impiegando addirittura gli stessi codici tributo previsti per la Tarsu), non va dimenticato che secondo le previsioni dell’art. 7, comma 2, lettera gg-ter, del Dl 70/2011, come modificato dall’art. 9 del Dl 174/2012, Equitalia, Riscossione Sicilia e le società da essi controllate cessano dal 30 giugno 2013 di svolgere le funzioni di accertamento e riscossione per conto dei comuni e delle società dagli stessi partecipate e che alla medesima data scade altresì il termine previsto per gli affidamenti diretti alle predette società ed ai cessionari del ramo d’azienda. Sul punto non è ancora chiaro se la cessazione implicherà la restituzione di tutti i carichi a ruolo non ancora riscossi o se le citate società continueranno a svolgere le attività di riscossione per tutti i ruoli già affidati alla predetta data. La disposizione qui commentata lascia piena libertà ai Comuni nello stabilire le modalità di commisurazione delle prime rate. Nel silenzio della norma, la possibilità di inviare i modelli precompilati già predisposti per la Tarsu o la Tia fanno ritenere che l’ente possa variamente commisurare le rate dovute ai tributi dell’anno precedente. Anche se più propriamente si dovrebbe far riferimento all’applicazione delle tariffe vigenti nell’anno precedente (e non tanto alle somme effettivamente pagate o dovute per l’anno 2012), onde tenere conto delle variazioni intervenute nel 2012 e nel 2013. In ogni caso le prime rate non dovranno contenere gli importi relativi all’addizionale ex eca (per i Comuni che erano in Tarsu) ed all’iva (per i Comuni in Tia2 o per quelli in Tia1 che, nonostante la consolidata giurisprudenza contraria, continuavano ad applicare l’imposta). Dovrà invece includersi il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del Dlgs 504/1992, applicabile in virtù del comma 28 dell’art. 14 del Dl 201/2011, anche alla nuova Tares, con esclusione però della maggiorazione di cui al comma 13 del medesimo articolo. E’ inoltre importante chiarire comunque che gli importi versati con le prime rate, anche se commisurati ai previgenti prelievi o addirittura riscossi con i modelli intestati agli stessi, non implicano una riviviscenza della Tarsu o della Tia, che restano soppresse dall’1 gennaio 2013, ma assumono la natura di meri acconti della Tares.
Le determinazione dell’ultima rata
Ed infatti, la lettera b), del citato comma 2 dell’art. 10 chiarisce che i pagamenti delle prime rate sono scomputati ai fini della determinazione dell’ultima rata. Quest’ultima dovrà pertanto calcolarsi applicando le tariffe della Tares, detraendo quanto già versato con le prime rate, e dovrà essere versata esclusivamente con le modalità ordinarie di pagamento previste dal comma 35 per il tributo, vale a dire il modello F24 o il bollettino postale “nazionale”. La norma non chiarisce la possibilità di effettuare il versamento del tributo in unica soluzione per l’anno 2013, tuttavia, salvo il caso in cui l’ente non operi sin da subito in regime ordinario di Tares, vi è da ritenere che il versamento in unica soluzione sia ammissibile solo per le prime rate eccetto l’ultima, che essendo una rata di conguaglio non può essere anticipata fino alla definitiva determinazione delle tariffe del tributo. Peraltro, anche per i Comuni sin da subito in regime di Tares ordinaria, l’eventuale pagamento in unica soluzione dovrebbe necessariamente includere anche la maggiorazione (pur mancando ancora oggi precise indicazioni sulla modalità di versamento della stessa).
La disciplina della maggiorazione
L’art. 10, comma 2, lett. c), del Dl 35/2013 modifica la disciplina della maggiorazione. Quest’ultima, secondo il comma 13 dell’art. 14 del Dl 201/2011, rappresenta la componente della Tares volta a finanziare i servizi indivisibili dei Comuni. La citata disposizione stabilisce che la medesima debba essere determinata applicando la tariffa standard di € 0,30 a mq di superficie imponibile ai fini della Tares-rifiuti, con facoltà per i Comuni di incremento fino a € 0,40 a mq, graduabile con apposita deliberazione del consiglio comunale anche in base alla tipologia dell’immobile e della zona ove è ubicato. Tuttavia, il gettito derivante dalla maggiorazione, calcolato applicando la misura standard, non viene trattenuto dai Comuni, poiché un corrispondente importo è detratto dal fondo sperimentale di riequilibrio o dai trasferimenti erariali per i comuni di Sicilia e Sardegna (oggi soppressi è sostituiti dal fondo di solidarietà comunale) o dal futuro fondo perequativo (Dlgs 23/2011).
Per il 2013 le sopra descritte regole ordinarie non trovano applicazione, venendo rinviate al 2014. Infatti, la lettera c) dell’art. 10, comma 2, del Dl 35/2013 stabilisce che la maggiorazione, calcolata con la tariffa standard di € 0,30 a mq è riservata allo Stato e conseguentemente non verrà più introitata dai Comuni. Contemporaneamente viene eliminato, sempre per il solo 2013, il taglio alla contribuzione erariale sopra descritto[6]. Per il 2013, inoltre, è preclusa ai Comuni la possibilità di aumentare la maggiorazione standard. Il pagamento della maggiorazione deve eseguirsi, senza alcuna possibilità di modifica da parte dei Comuni, in unica soluzione contemporaneamente all’ultima rata della Tares-rifiuti, impiegando il modello F24 o il bollettino postale “nazionale”. La citata norma crea tuttavia qualche problema non essendo ancora oggi ben chiaro come devono comportarsi i Comuni per gli importi già riscossi (ad esempio per la Tares temporanea) e con quali modalità debba avvenire il versamento o l’eventuale riversamento della maggiorazione calcolata sul tributo temporaneo. Resta comunque valida l’incidenza della agevolazioni/riduzioni deliberate dal comune ai sensi dei commi 15-20 dell’art. 14 del DL 201/2011 sulla maggiorazione, così come previsto dal comma 21 del medesimo articolo, nonostante quest’ultima sia nel 2013 un’entrata erariale.
Gli affidamenti esterni del tributo
In tema di affidamenti esterni del tributo, l’intervento del Dl 35/2013 (art. 10, comma 2, lett. g) ha consentito di derogare alla regola generale che impone la riscossione spontanea esclusivamente in forma diretta da parte del Comune, consentendo di continuare ad avvalersi, sempre per il solo 2013, dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti. Infatti, secondo la previsione dell’art. 14, comma 35, del Dl 201/2011, il tributo e la maggiorazione (dal 2014) sono versati esclusivamente al Comune. Ciò con espressa deroga all’art. 52 del Dlgs 446/1997 e, quindi, con conseguente preclusione della possibilità di affidare la riscossione a qualsiasi soggetto esterno (inclusi concessionari e altri soggetti di cui all’art. 52, comma 5, del Dlgs 446/1997, agenti della riscossione del gruppo Equitalia, soggetti gestori del servizio rifiuti). Solo i Comuni che optino, ricorrendone le condizioni di legge, per la tariffa corrispettiva di cui all’art. 14, comma 29, del Dl 201/2011, affidano ope legis la riscossione (ma anche l’intera applicazione del tributo) al soggetto gestore del servizio rifiuti. Per ovviare ai problemi legati alla necessaria reinternalizzazione della riscossione del tributo che avrebbero dovuto operare i Comuni già passati a Tia, nei quali la gestione della tariffa era totalmente affidata al soggetto gestore del servizio rifiuti ai sensi dell’art. 49 del Dlgs 22/97, il Dl 35/2013 permette, per il solo 2013, di mantenere la riscossione in capo a quest’ultimo. La stretta interpretazione letterale della norma sembra comunque limitare la sua portata solo a quegli enti che in precedenza avevano affidato la riscossione del prelievo previgente al soggetto gestore del servizio (vale a dire i Comuni in regime di Tia1 o Tia2 o, eccezionalmente, a quelli in regime di Tarsu nel caso in cui il gestore fosse stato un soggetto abilitato ai sensi dell’art. 52, comma 5, del Dlgs 446/1997). In relazione all’affidamento esterno del servizio di gestione del tributo, già la legge di stabilità 2013 (L. 228/2012) aveva previsto specifiche norme transitorie per il 2013. A regime l’affidamento esterno della Tares deve seguire le regole generali. In base a queste l’ente può decidere di affidare in concessione la gestione del tributo seguendo le ordinarie procedure previste dall’art. 52, comma 5, del Dlgs 446/1997 valide per tutti i tributi e le altre entrate comunali, con l’unico limite di non poter esternalizzare la riscossione spontanea del tributo. Per il solo 2013, fino al 31/12, l’art. 1, comma 387, lett. f), della L. 228/2012 ha apportato una deroga alla regola ordinaria, consentendo ai Comuni di affidare la gestione del tributo, in via diretta e senza necessità di alcuna procedura ad evidenza pubblica, al soggetto che alla data del 31 dicembre 2012 risultava affidatario, anche disgiuntamente, del servizio di gestione dei rifiuti o dell’accertamento e della riscossione della Tarsu, della Tia1 o della Tia2. Rimane comunque precluso l’affidamento esterno della riscossione spontanea del tributo, eccetto quanto previsto dall’art. 10, comma 2, lett. g), del Dl 35/2013, sopra commentato.
Gli immobili soggetti al tributo
L’ultima modifica apportata dal Dl 35/2013 riguarda l’individuazione degli immobili soggetti al tributo. Ponendo rimedio ad una precedente infelice formulazione della norma, il comma 3 dell’art. 10 del citato decreto esclude dal campo di applicazione del prelievo non più solo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione ma, più in generale, tutte le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili. In tale modo si è evitato di attrarre a tassazione anche le aree a servizio di edifici commerciali o industriali (come parcheggi, aree a verde ornamentale ecc), in precedenza escluse sia dalla Tarsu che dalla Tia. Tale modifica è operata a regime e non si limita pertanto al solo 2013. La norma, inoltre, ribadisce l’imponibilità delle aree scoperte operative, esplicitando quanto già desumibile dall’art. 14, comma 3, del Dl 201/2011 allorquando assoggetta al tributo tutti coloro che possiedono, occupano o detengono locali o aree scoperte, a qualsiasi usi adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Conclusioni
Le modifiche apportate, seppure hanno il pregio di consentire un celere avvio della riscossione del tributo senza attendere il completamento di tutti gli altri adempimenti necessari per la sua applicazione, rischiano tuttavia di apportare nuova confusione in materia, consentendo comportamenti in ordine sparso da parte dei vari enti interessati, con buona pace dell’obiettivo finale della riforma volto ad eliminare la giungla di prelievi vigenti fino al 2012 per finanziare il servizio di gestione dei rifiuti. Il tutto quando non appare ancora definitivamente chiusa la partita sul rinvio del tributo e dell’applicazione della maggiorazione al 2014, da più parti richiesto.
Fonte: Il Sole 24 Ore
News inserita il 24/05/2013 alle 08:22