A seguito di pressione da parte di vari Enti, riportiamo il "nuovo" articolo 688 che definisce le scadenze delle rate di TASI e TARI (precedentemente 16 gennaio, 16 Aprile, 16 Luglio e 16 Ottobre).
688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato‐città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze. |
IMPORTANTE:
Nei prossimi giorni, TUTTI i ns. Clienti riceveranno il ns. estratto (art. 639 - 730) della Legge di stabilità 2014 un sunto grafico per avere "il colpo d'occhio" di dove andremo a parare.
News inserita il 02/01/2014 alle 18:48