Riportiamo di seguito le disposizioni contenute nella Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) di interesse per la gestione economica del personale dipendente:
INCREMENTO DELLE DETRAZIONI IRPEF PER I REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI
Nuovi scaglioni e nuove detrazioni:
Da |
A |
Detrazione annua teorica |
Modalità di attribuzione |
Detrazione ANNUA spettante |
0 |
8.000 |
1.880 |
|
: 365 x giorni lavorati |
8.000,01 |
28.000 |
978 |
Alla detrazione di 978 euro si aggiunge una detrazione ulteriore che parte da 902 euro e scende in base al reddito |
: 365 x giorni lavorati |
28.000,01 |
55.000 |
978 |
La detrazione di 978 euro spetta per una quota proporzionale che diminuisce in base al reddito |
: 365 x giorni lavorati |
55.000,01 |
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zero |
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|
L'art.1 comma 127 della legge n.147 del 27 dicembre 2013 prevede infatti quanto segue:
All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alla lettera a), le parole: «1.840 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.880 euro»;
b) al comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;
c) 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro»;
c) il comma 2 è abrogato.
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE
L’indennità di vacanza contrattuale che può essere corrisposta al personale dipendente per il triennio 2015-2017 è quella che è stata riconosciuta alla data del 31 dicembre 2013. Questa, a sua volta, risulta essere pari all’importo che viene pagato dal 1° luglio 2010
L'art.1 comma 452 della legge n.147 del 27 dicembre 2013 prevede infatti quanto segue:
"Per gli anni 2015-2017, l'indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefìci complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella in godimento al 31 dicembre 2013 ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni."
TEMPI DI PAGAMENTO DEL TFS (Trattamento di Fine Servizio)
La prima rata, prima corrisposta in un’unica soluzione se di importo pari o inferiore a 90.000 euro, dal 2014 tale limite scende a 50.000 euro. La seconda rata, che vedeva la soglia dei 150.000 euro, nel 2014 non può superare i 100.000 euro.
Corresponsione del TFS ai dipendenti cessati per limiti di età o di servizio: fino al 2013 gli stessi il TFS veniva erogato dopo sei mesi (salva la rateazione di cui sopra), mentre dal 2014 il pagamento avverrà decorsi dodici mesi.
La previgente normativa è applicabile ai dipendenti che hanno maturato i requisiti per il relativo diritto a pensione entro il 31 dicembre 2013.
L'art.1 comma 484 della legge n.147 del 27 dicembre 2013 prevede infatti quanto segue:
Con effetto dal 1º gennaio 2014 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data: a) all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «90.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro», le parole: «150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro» e le parole: «60.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro»; b) all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, al comma 2, primo periodo, le parole: «decorsi sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi dodici mesi». 485. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge per i soggetti che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2013.
News inserita il 25/01/2014 alle 09:28