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Servizio OPI gratuito

DECRETO 30 maggio 2018
Avvio di SIOPE+ per le camere di commercio, le unioni di comuni, le comunita' montane, le universita' e altri enti. (18A04027) (GU Serie Generale n.134 del 12-06-2018

 
 
 
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 


Vista la legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  concernente  «Legge  di contabilita' e finanza pubblica»;

Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 196 del 2009, il quale  prevede  che,  dal  2012,  per  amministrazioni  pubbliche  si intendono  gli  enti  e  i  soggetti  indicati  a   fini   statistici nell'elenco  pubblicato  annualmente   dall'Istituto   nazionale   di statistica (ISTAT) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai  sensi  del  comma  3  del   medesimo   articolo,   e   successivi aggiornamenti, effettuati sulla base delle definizioni  di  cui  agli specifici  regolamenti  dell'Unione  europea,  nonche'  le  Autorita' indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive modificazioni;

Visto il comma 6 dell'art. 14 della citata legge n. 196 del 2009 il quale prevede che  le  amministrazioni  pubbliche,  con  l'esclusione degli enti di previdenza, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri  o  cassieri,  i  dati  concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati,  codificati  con  criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, e che le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non  possono  accettare  disposizioni  di  pagamento prive della codificazione uniforme;

Visto il comma 8-bis del medesimo art. 14, il quale prevede che, al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle  entrate  e delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli  incassi  e  i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere  esclusivamente  attraverso ordinativi  informatici  emessi  secondo   lo   standard   Ordinativo Informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della  banca  dati  SIOPE  gestita  dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, e che i tesorieri  e  i  cassieri  non  possono  accettare  disposizioni   di pagamento trasmesse con modalita' diverse;

Visto il comma 8-ter del medesimo art. 14, il quale prevede che con decreti del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la Conferenza unificata e l'AGID, sono stabilite le modalita' e i  tempi per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  8-bis  del medesimo articolo;

Visto il comma 6-bis del medesimo art. 14, il quale prevede  che  i dati  SIOPE  delle  amministrazioni  pubbliche  gestiti  dalla  Banca d'Italia sono liberamente accessibili secondo modalita' definite  con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze nel rispetto  del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Visto il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196  (Codice  in materia di protezione dei dati personali) e successive  modificazioni e, in particolare, l'art. 19,  commi  2  e  3,  che  prevede  che  la comunicazione di dati diversi da quelli  sensibili  e  giudiziari  da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti, pubblici e  privati, e' ammessa quando e' prevista da una norma di legge o di regolamento; 

Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.   82   (Codice dell'amministrazione  digitale)  e,  in   particolare,   l'art.   50,
concernente   la   disponibilita'   dei    dati    delle    pubbliche amministrazioni;


Visto il comma 5 dell'art. 7-bis, del decreto-legge 8 aprile  2013, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 6  giugno  2013,  n. 64, introdotto con il comma 1 dell'art. 27 del decreto-legge 66/2014, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.  89,  il quale  prevede  che  le  amministrazioni  pubbliche,  contestualmente all'ordinazione  di  pagamento,  immettono  obbligatoriamente   sulla piattaforma elettronica i dati riferiti alla  stessa  concernenti  le fatture e le richieste equivalenti di pagamento relativi a debiti per somministrazioni, forniture  e  appalti  e  obbligazioni  relative  a prestazioni professionali;

Viste le «Regole tecniche e standard per l'emissione dei  documenti informatici relativi alla gestione dei  servizi  di  tesoreria  e  di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema  SIOPE+» emanate dall'Agenzia per l'Italia  digitale  (AGID)  il  30  novembre 2016, e successive modifiche e integrazioni;

Viste  le  «Regole  tecniche  per  il   colloquio   telematico   di amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+»  pubblicate  il  10 febbraio 2017 nel sito internet del Ministero dell'economia  e  delle finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  Generale   dello   Stato, dedicato  alla  rilevazione  SIOPE,  e  le  successive  modifiche   e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  30 maggio 2014 concernente le  modalita'  di  accesso  alla  banca  dati SIOPE;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  12 aprile  2011  concernente  Codificazione,  modalita'  e   tempi   per l'attuazione  del  SIOPE  per  le  Camere  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  12 aprile  2011  concernente  Codificazione,  modalita'  e   tempi   per l'attuazione del SIOPE per gli Enti gestori di parchi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  13 gennaio  2014,  concernente  l'aggiornamento  codifica  SIOPE   delle strutture sanitarie;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  9 giugno 2016, concernente l'adeguamento  della  codifica  SIOPE  degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali,  al  piano di conti di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 118 del 2011; 

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  4 settembre 2017 concernente l'adeguamento della codifica  SIOPE  degli enti di ricerca al piano dei conti finanziario di cui al decreto  del Presidente della Repubblica n. 132 del 4 ottobre 2013;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  5 settembre 2017 concernente l'adeguamento della codifica  SIOPE  delle Universita' al piano dei conti finanziario, di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, n. 132;

Tenuto conto delle  richieste,  della  Regione  Lombardia  e  della Regione Veneto, concernenti l'avvio anticipato a regime  di  SIOPE  + limitatamente ad alcuni Istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere scientifico  pubblici,  rispetto  alle  date  previste  dal  presente decreto,  per  i  quali  e'  stata   verificata   la   disponibilita' dell'Istituto cassiere;

Sentita L'Agenzia per l'Italia digitale che,  nella  determinazione n. 167 del 2018 ha espresso parere favorevole;
Sentita la Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che, nel corso della riunione  del 10 maggio 2018, ha espresso parere favorevole;


 
Decreta:
 
Art. 1
 
 
Estensione avvio a regime SIOPE+


 
1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, i  seguenti  enti,  considerati amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, della  legge 31 dicembre 2009, n. 196, ordinano  gli  incassi  e  i  pagamenti  al proprio tesoriere o  cassiere  esclusivamente  attraverso  ordinativi informatici  emessi  secondo  le  «Regole  tecniche  e  standard  per l'emissione dei documenti  informatici  relativi  alla  gestione  dei servizi di tesoreria e di cassa  degli  enti  del  comparto  pubblico attraverso il  Sistema  SIOPE+»  emanate  dall'Agenzia  per  l'Italia digitale (AGID)  il  30  novembre  2016,  e  successive  modifiche  e
integrazioni, per il tramite  dell'infrastruttura  della  banca  dati SIOPE gestita  dalla  Banca  d'Italia  nell'ambito  del  servizio  di tesoreria statale, seguendo le  «Regole  tecniche  per  il  colloquio telematico di  Amministrazioni  pubbliche  e  Tesorieri  con  SIOPE+» pubblicate il 10  febbraio  2017  nel  sito  internet  del  Ministero dell'economia  e  delle  finanze -  Dipartimento   della   Ragioneria Generale  dello  Stato,  dedicato  alla  rilevazione  SIOPE,   e   le successive modifiche e integrazioni:


    a) I Consigli regionali e provinciali delle  Regioni  e  Province autonome;
    b) le Unioni di comuni;
    c) le Comunita' montane,  Comunita'  isolane  e  gli  altri  enti locali indicati dall'art. 2 del decreto legislativo 18  agosto  2000, n. 267;
    d)  gli  enti  strumentali  in  contabilita'  finanziaria   delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli  enti locali, compresi gli enti gestori di parchi;
    e)  gli  organismi  strumentali  delle  Regioni,  delle  Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali;
    f) gli enti parco nazionale;
    g)   gli    enti    gestori    di    parchi    in    contabilita' economico-patrimoniale;
    h) gli enti di ricerca nazionali;
    i) le universita' pubbliche;
    j) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
    k) gli Istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico pubblici,
    l) gli istituti zooprofilattici sperimentali;
    m) le agenzie sanitarie regionali.

2. Dal 1° novembre 2018 e'  disponibile  un  ambiente  di  collaudo delle procedure di SIOPE+, secondo le modalita' previste dalle Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni  pubbliche  e Tesorieri con SIOPE+.

3. I tesorieri e i cassieri degli  enti  di  cui  al  comma  1  non possono accettare disposizioni di pagamento trasmessi  con  modalita' differenti da quelle previste dal medesimo comma 1.

4. A decorrere dal  1°  gennaio  2019,  la  regolarizzazione  degli incassi  e  dei  pagamenti  effettuati  nell'esercizio  precedente  e l'annullamento o rettifica di titoli emessi nel  medesimo  esercizio, sono  effettuati  con  le  modalita'  previste  dal  comma  1,  salvo differenti accordi tra ciascun  ente  e  il  rispettivo  tesoriere  o cassiere.

5. Restano confermate le  disposizioni  previste  dai  decreti  del Ministro dell'economia e delle finanze concernenti  la  codificazione SIOPE emanati in attuazione del comma 8 dell'art. 14 della  legge  n. 196 del 2009;

6. Fermo restando l'art. 7-bis comma 4 del decreto-legge n. 35  del 2013 che prescrive  l'obbligo,  entro  il  15  di  ciascun  mese,  di comunicare i dati dei debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni  relative  a prestazioni professionali per i quali nel mese precedente  sia  stato superato il termine di decorrenza degli interessi  moratori,  l'invio delle informazioni riguardanti il pagamento delle fatture o richieste equivalenti di pagamento  con  le  modalita'  previste  al  comma  1, assolve all'obbligo previsto dall'art. 7-bis, comma 5,  del  medesimo decreto.

7. Gli enti e le societa' che  eseguono  incassi  o  pagamenti  per conto degli Istituti di  ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico pubblici, sono soggetti alla disciplina prevista dai commi da 1 a 3.

8. Gli enti e le societa'  di  cui  al  comma  7  regolarizzano  le risorse versate dalla Regione con il  codice  SIOPE  previsto  per  i trasferimenti da Regione.

9. Per gli incassi e i pagamenti eseguiti per loro conto  da  terzi nel rispetto delle modalita' di cui ai commi 7 e 8, gli  Istituti  di ricovero e cura a  carattere  scientifico  pubblici  non  emettono  i titoli di entrata  e  di  spesa  di  regolazione  contabile  previsti dall'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e  delle finanze  del  13  gennaio  2014,  concernente  l'aggiornamento  della codifica SIOPE delle strutture sanitarie.



Art. 2
 
 
Pagamenti non andati a buon fine

1. In caso di pagamenti non andati a buon fine,  gli  enti  di  cui all'art. 1, comma 1, lettere da a) a e) si adeguano all'esempio n. 11 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011;

2. In caso di pagamenti non andati a buon  fine,  a  seguito  della comunicazione della banca cassiera e la conseguente formazione di  un sospeso di entrata (carta contabile), gli enti parco nazionale e  gli enti gestori di parco in contabilita' economico patrimoniale imputano l'entrata ad una voce contabile transitoria regolarizzando il sospeso di entrata con un ordinativo cui e' attribuito il codice SIOPE  E3199 «Altre Partite di Giro», riclassifica l'ordinativo di  pagamento  non andato a buon fine reimputandolo ad una voce contabile transitoria  e sostituendo il codice SIOPE attribuito con  il  codice  S7199  «Altre Partite di Giro», infine riemette l'ordinativo relativo al  pagamento non andato a buon fine.

3. In caso di pagamenti non andati a buon  fine,  a  seguito  della comunicazione della banca cassiera e la conseguente formazione di  un sospeso di entrata (carta contabile), le Camere di commercio imputano l'entrata ad una voce contabile transitoria regolarizzando il sospeso di entrata con un ordinativo cui e' attribuito il codice SIOPE  E7500  «Altre  operazioni  finanziarie»,  riclassificano   l'ordinativo   di pagamento non andato a buon fine reimputandolo ad una voce  contabile transitoria e sostituendo il codice SIOPE attribuito  con  il  codice S7500 «Altre operazioni finanziarie», infine riemettono  l'ordinativo relativo al pagamento non andato a buon fine.

4. In caso di pagamenti non andati a buon  fine,  a  seguito  della comunicazione della banca cassiera e la conseguente formazione di  un sospeso di entrata (carta  contabile),  gli  enti  di  ricerca  e  le Universita'  pubbliche  imputano  l'entrata  ad  una  voce  contabile transitoria regolarizzando il sospeso di entrata  con  un  ordinativo cui e' attribuito il codice SIOPE E9019901001 «Entrate a  seguito  di spese  non  andate  a  buon  fine»,  riclassificano  l'ordinativo  di pagamento non andato a buon fine reimputandolo ad una voce  contabile transitoria sostituendo il codice  SIOPE  attribuito  con  il  codice U7019901001  «Spese  non  andate  a  buon  fine»,  infine  riemettono l'ordinativo relativo al pagamento non andato a buon fine. 

5. In caso di pagamenti non andati a buon  fine,  a  seguito  della comunicazione della banca cassiera e la conseguente formazione di  un sospeso di entrata (carta contabile), gli Istituti di ricovero e cura a  carattere  scientifico  pubblici,  gli  istituti   zooprofilattici sperimentali e le agenzie sanitarie regionali imputano  l'entrata  ad una voce contabile transitoria regolarizzando il sospeso  di  entrata con un ordinativo cui e' attribuito  il  codice  SIOPE  E6500  «Altre operazioni finanziarie», riclassificano l'ordinativo di pagamento non andato a buon fine reimputandolo ad una voce contabile transitoria  e sostituendo il codice SIOPE attribuito con  il  codice  S7500  «Altre partite finanziarie»,  infine  riemettono  l'ordinativo  relativo  al pagamento non andato a buon fine.

Art. 3

Servizio OPI gratuito


1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, gli enti  di  cui  all'art.  1, comma 1, possono aderire al servizio OPI  gratuito  reso  disponibile dal Ministero dell'economia e  delle  finanze  -  Dipartimento  della Ragioneria generale dello Stato, inviandone  richiesta  all'indirizzo di posta elettronica  servizio.opi.rgs@mef.gov.it  non  oltre  il  31 ottobre del 2018.

2. Il servizio OPI gratuito riguarda:
    a) la produzione degli Ordinativi informatici  di  Incasso  e  di Pagamento (OPI) secondo lo standard emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale;
    b) la trasmissione degli Ordinativi informatici di Incasso  e  di Pagamento (OPI) all'infrastruttura della  banca  dati  SIOPE  gestita dalla Banca d'Italia, e la gestione della  messaggistica  secondo  le «Regole tecniche  per  il  colloquio  telematico  di  amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+» pubblicate nel  sito  internet  del Ministero  dell'economia  e  delle   finanze -   Dipartimento   della Ragioneria generale dello Stato, dedicato alla rilevazione  SIOPE,  e le successive modifiche e integrazioni.

Art. 4
 
 
Avvio anticipato a regime di SIOPE+ dal 1° Ottobre 2018


 
  1. I seguenti enti applicano la disciplina  prevista  dal  presente decreto a decorrere dal 1° ottobre 2018:
    1)  Fondazione  I.R.C.C.S.  Ca'  Granda   -   Ospedale   Maggiore Policlinico;
    2) Fondazione  I.R.C.C.S.  -  Istituto  Nazionale  dei  Tumori  - Milano;
    3) Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta;
    4) Fondazione I.R.C.C.S. San Matteo di Pavia;
    5) I.O.V.- Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S.
  2. Per gli enti di cui al comma 1 e'  disponibile  un  ambiente  di collaudo delle procedure di SIOPE+,  secondo  le  modalita'  previste dalle regole tecniche per il colloquio telematico di  Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+, a decorrere dal 1° luglio 2018.
  3. Dal 1° ottobre 2018 i cassieri degli enti di cui al comma 1  non possono accettare disposizioni di pagamento trasmesse  con  modalita' differenti da quelle previste dall'art. 1, comma 1.

Art. 5

Accesso al SIOPE

 
  1. I dati SIOPE sono accessibili secondo le modalita' previste  dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dal  decreto  ministeriale di cui all'art. 14, comma 6-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  2. Le informazioni riguardanti il pagamento delle singole fatture o richieste  equivalenti   di   pagamento   relativi   a   debiti   per somministrazioni, forniture  e  appalti  e  obbligazioni  relative  a prestazioni professionali acquisite in attuazione  dell'art.  2  sono accessibili sulla piattaforma elettronica predisposta  dal  Ministero dell'economia e  delle  finanze  di  cui  all'art.  7,  comma  1  del decreto-legge n. 35 del 2013.

 

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
    Roma, 30 maggio 2018
 
                           Il ragioniere generale dello Stato


News inserita il 13/06/2018 alle 07:29

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