Con il Comunicato datato 20 aprile 2020, pubblicato sulla propria pagina istituzionale, il Ministero dell’Interno-Direzione centrale per la Finanza locale, ha reso nota l’avvenuta emanazione del Dm. Interno 16 aprile 2020 che dispone il riparto, tra i Comuni montani, delle risorse incrementali del “Fondo di solidarietà comunale” di cui all’art. 1, comma 551, della Legge n. 160/2019 (“Legge di bilancio per il 2020”).
La citata misura della Manovra 2020 aveva aumentato, per ciascuno degli anni compresi tra il 2020 e il 2022, di 2 milioni di Euro il “Fondo nazionale integrativo per i Comuni montani”.
Il Decreto in commento, in attuazione di tale previsione, ha stabilito in che misura ognuno degli Enti interessati (Comuni interamente o parzialmente montani con meno di 5.000 abitanti delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna) beneficerà di tali risorse.
La modalità di attribuzione delle stesse non è diretta: gli importi indicati per ognuno dei Comuni beneficiari nell’Allegato “A” saranno dedotti da quanto gli Enti medesimi dovrebbero versare per alimentare il “Fondo di solidarietà comunale” mediante quota-parte dell’Imu.
L’art. 1, comma 2, precisa che per l’incremento annuo di 2 milioni di Euro è ripartito, a favore degli Enti citati, assegnando a ciascun Comune totalmente o parzialmente montano un contributo calcolato, entro i limiti dello stanziamento annuale, in misura proporzionale, rispettivamente, al 100% ed al 50% dell’importo che gli stessi hanno l’obbligo di versare per alimentare il “Fondo di solidarietà comunale”.
Le Amministrazioni beneficiarie sono state individuate attraverso la classificazione statistica dei territori montani disponibile sul “Sistema informativo della montagna”, aggiornato al 1° gennaio 2020.
Fonte: Enti Locali on line
News inserita il 22/04/2020 alle 15:11