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Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 TUSP) - Rinvio 24 Maggio

In base all’articolo 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (TUSP), le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. A tal fine, la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP ha elaborato, condividendole con la Corte dei conti, apposite Linee guida con le quali fornisce chiarimenti in merito all’applicazione di talune disposizioni del Testo unico.

Tali linee guida contengono anche uno schema tipo per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare ai sensi dell’art. 20 del TUSP.

Lo schema tipo, disponibile anche in formato elaborabile, è inoltre funzionale alla comunicazione alla Struttura di monitoraggio delle informazioni contenute nei provvedimenti di revisione periodica e alla trasmissione dei provvedimenti medesimi, che deve essere effettuata esclusivamente attraverso l’applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it.

Attraverso l’applicativo sono acquisiti contestualmente anche i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo delle società e di enti (ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 90/2014).

Le istruzioni disponibili in fondo alla pagina illustrano le modalità operative per la comunicazione dei dati della revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2017 nonché di quelli relativi al censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti al 31/12/2017.

Le informazioni raccolte dal Dipartimento del tesoro sono utilizzate altresì dalla Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo.

Quali Amministrazioni sono tenute alla comunicazione?

Le amministrazioni tenute alla comunicazione dei piani di revisione periodica sono quelle indicate nell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, nonché i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale.

In particolare, l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, stabilisce che: “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI”.

Quali informazioni devono essere comunicate?

La comunicazione ha per oggetto le informazioni relative alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta.

A tal fine una società si considera:

  • partecipata direttamente, quando l’amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
  • partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall’amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Come va fatta la comunicazione?

La comunicazione dei dati può essere fatta esclusivamente attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro, raggiungibile, per gli utenti già accreditati, cliccando su “Accedi ai servizi istituzionali”.

A tal fine ogni Amministrazione deve individuare, secondo la propria struttura organizzativa, un responsabile per la comunicazione dei dati (D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito nella Legge 111/2011, all’art. 12, comma 13). Il responsabile deve accreditarsi sul Portale Tesoro e può abilitare altre utenze per l’operatività sull’applicativo Partecipazioni.

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News inserita il 15/04/2019 alle 14:43

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