Un’altra scadenza, sfuggita ai più, è riportata all’art. 24-quater del DL 90/2014, che recita:
“A decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le pubbliche amministrazioni che non rispettano quanto prescritto dall’articolo 63 e dall’articolo 52, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono soggette alla sanzione prevista dall’articolo 19, comma 5, lettera b), del presente decreto”.
L’art. 52 c.1 del CAD a sua volta specifica che “Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all’interno della sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l’esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria”.
La mancata pubblicazione di tale catalogo è soggetta a sanzione amministrativa il cui importo è previsto tra i 1.000 e i 10.000 euro. In questo caso il punto di partenza per l’individuazione delle banche dati può essere l’elenco inviato ad AgID lo scorso trimestre (l’AgID previde ai tempi una prima scadenza e una seconda finestra tempora ledi presentazione per gli enti inadempienti). Successivamente si devono individuare le banche dati soggette ad accesso telematico e le relative modalità.
In sintesi COSA e DOVE dovete mettere "quei dati" inviati (http://www.sireinformatica.it/news.php?id_news=1277 e http://www.sireinformatica.it/news.php?id_news=1274 ) :
News inserita il 09/02/2015 alle 14:50