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Finalmente un adempimento !!!: Il Piano di informatizzazione.

Aggiornamento alla news del 26 Gennaio ...

L'art. 24 del D.L. 90/2014 comma 3 bis impone la redazione di "un piano dell'informatizzazione  delle procedure  per  la  presentazione   di   istanze,  dichiarazioni   e segnalazioni che permetta  la  compilazione  on  line  con  procedure guidate accessibili tramite autenticazione con  il  Sistema  pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese.

pdf_p.gif  Letture (articolo de "il sole 24 ore")

pdf_p.gif interessante articolo dei colleghi di Si.Net. (già ns. collaboratori per il seminario gratuito sulla Trasparenza)

Breve analisi del problema (ai ns. Clienti faremo, a breve, pervenire ulteriore circolare esplicativa).

cavi di rete.jpg

Premesso che NON esiste ancora un "modello traccia" al quale attenersi l'Ente PREVENTIVAMENTE deve:

  • produrre l'elenco delle banche dati informatizzate e definirne i procedimenti (ricordiamo che dette informazioni "sarebbero" da inserire nella Trasparenza nella sezione "attività e procedimenti";
  • darsi un lasso temporale per creare, installare, utilizzare (formare il personale all'utilizzo) lo strumento informatico per le istanze, dichiarazioni e segnalazioni con autenticazione come da art. 14 del Decreto attuativo Spid. (non oltre primavera 2017)
  • Organizzare i processi dei procedimenti sia a livello di iter interno che di formazione documentale (modelli) che tecnologico (il Software) che umano (formazione al personale)

Il Piano è solo la formalizzazione di quanto sopra.

 

Riportiamo INTEGRALE il testo:

Art. 24

    (Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard)



  1. Entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e  la  pubblica  amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva l'Agenda  per  la semplificazione per il triennio 2015-2017, concernente  le  linee  di indirizzo condivise tra Stato, regioni, province autonome e autonomie locali e il cronoprogramma per la loro attuazione.  L'Agenda  per  la semplificazione contempla, tra l'altro, la sottoscrizione di  accordi e intese ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo  28  agosto 1997, n. 281 e dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131,  al fine di coordinare le iniziative e le attivita' delle amministrazioni interessate e di proseguire l'attivita'  per  l'attuazione  condivisa delle misure contenute nel  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35. 

A  tal fine, mediante gli accordi e le intese di cui al presente  comma, e' istituito, presso la Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un apposito  comitato interistituzionale ((e sono individuate le forme di consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione illustra alla Commissione parlamentare per la semplificazione i contenuti dell'Agenda per la semplificazione entro quarantacinque giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri e riferisce sul relativo stato di attuazione entro il 30 aprile di ciascun anno)).
  2. Entro centottanta giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente decreto le amministrazioni statali, ove non abbiano gia'  provveduto, adottano con decreto del Ministro  competente,  di  concerto  con  il Ministro   delegato   per   la   semplificazione   e   la    pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata, moduli unificati  e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la  presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da  parte  dei  cittadini  e delle imprese ((, che possono essere utilizzati da cittadini e imprese decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti)).
  ((2-bis. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, con particolare riferimento a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574)).
  3. Il Governo, le regioni e gli  enti  locali,  in  attuazione  del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di  Conferenza unificata, accordi ai sensi dell'articolo 9 del  decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'articolo 8 della  legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto  delle  specifiche normative regionali, una modulistica unificata  e  standardizzata  su tutto il territorio nazionale per  la  presentazione  alle  pubbliche amministrazioni  regionali   e   agli   enti   locali   di   istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attivita' produttive. Le  pubbliche  amministrazioni  regionali  e locali utilizzano i moduli unificati  e  standardizzati  nei  termini fissati con i suddetti accordi o intese ((; i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini)).
  ((3-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 approvano un piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese. Le procedure devono permettere il completamento della procedura, il tracciamento dell'istanza con individuazione del responsabile del procedimento e, ove applicabile, l'indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta. Il piano deve prevedere una completa informatizzazione)).
  4. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m) e  r), della Costituzione, gli accordi ((sulla modulistica per l'edilizia e per l'avvio di attivita' produttive)) conclusi in sede di  Conferenza unificata  sono  rivolti  ad  assicurare   la   libera   concorrenza, costituiscono livelli  essenziali  delle  prestazioni  concernenti  i diritti civili e sociali che devono  essere  garantiti  su  tutto  il territorio  nazionale,  assicurano   il   coordinamento   informativo
statistico  e  informatico  dei  dati  dell'amministrazione  statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di  investimenti dall'estero.
  ((4-bis. La modulistica di cui ai commi 2 e 3 e' pubblicata nel portale www.impresainungiorno.gov.it ed e' resa disponibile per la compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro sessanta giorni dalla sua approvazione. 4-ter. All'articolo 62, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Tali funzioni, ad eccezione di quelle anagrafiche, possono altresi' essere svolte utilizzando i dati anagrafici, costantemente allineati all'ANPR, eventualmente conservati dai comuni, nelle basi di dati locali")).


News inserita il 03/02/2015 alle 08:07

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