Delibera 1074 del 21 novembre 2018 - pdf (627 Kb)
Allegato 1 - Delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018 - pdf (119 Kb)
Allegato 2 - Riferimenti normativi sul ruolo e le funzioni del RPCT - pdf (83 Kb)
1. Proposte di semplificazioni già adottate dall’Autorità
In linea con quanto disposto dalla normativa sopra richiamata l’Autorità già nel PNA 2016 – parte speciale – ha dedicato un apposito approfondimento ai piccoli comuni, cui si rinvia. In quella sede, il tema della semplificazione
è stato affrontato in particolar e con riferimento all’applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione rinviando a successive Linee Guida l’introduzione di semplificazioni per il regime della
trasparenza.
Ulteriori indicazioni sono state fornite dall’Autorità in altre Linee guida (vedi determinazione n. 241/2017 recante indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013).
Al fine di tracciare un quadro completo delle misure di semplificazione fino ad ora previste per i piccoli comuni, si richiamano sinteticamente di seguito le indicazioni già fornite dall’Autorità.
1.1. Semplificazioni in materia di prevenzione della corruzione
Nel PNA 2016 (§ 3) le attività svolte dagli enti locali in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza sono state ricondotte alla funzione di «organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo», con l’obiettivo di favorire forme di gestione associata anche della funzione di prevenzione della corruzione, ottimizzando risorse e mezzi e assicurando, al contempo, una strategia di prevenzione alla corruzione non solo locale ma più propriamente territoriale e unitaria.
Le indicazioni fornite hanno fatto leva sulle forme associative tra piccoli comuni e tra piccoli comuni e comuni medio-grandi, con i quali si raggiungono dimensioni organizzative dell’amministrazione comunale più adeguate, tanto in termini di funzionalità generale quanto in termini di prevenzione della corruzione.
La gestione associata dell’attività di prevenzione della Corruzione. Adozione del PTPC e nomina del RPCT Il PNA 2016 (§ 3.1.) ha chiarito attraverso quali strumenti e strategie i piccoli comuni possono gestire in modo associato le attività di prevenzione della corruzione, prospettando due principali soluzioni.
La prima, per le Unioni di comuni (ex art. 32, d.lgs. 267/2000), il cui statuto prevede la gestione associata della prevenzione della corruzione, contempla la possibilità, da parte dell’Unione, di adottare un unico Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) che consideri sia le funzioni gestite dall’Unione, sia le funzioni non associate, svolte autonomamente dai singoli comuni. Resta fermo che ciascuna amministrazione rimane responsabile dell’attuazione della parte di PTPC che riguarda funzioni rimaste nella propria competenza.
La seconda soluzione, attuabile dalle Unioni di comuni il cui statuto non considera la gestione associata della prevenzione della corruzione, prevede, invece, che ogni Comune predisponga il PTPC e nomini il proprio RPCT, pur auspicando uno stretto coordinamento tra i vari comuni per le attività legate alla gestione del rischio di corruzione.
Per le Unioni di comuni, inoltre, il PNA ha previsto la possibilità di nominare un unico Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), individuato preferibilmente nel segretario comunale dell’Unione ovvero di uno dei comuni aderenti o nella figura di un dirigente apicale. Il RPCT svolge in tali casi le proprie funzioni anche per i comuni associati.
Anche per le Convenzioni tra comuni (ex art. 30, d.lgs. 267/2000) e per gli Accordi tra comuni (ex. art. 15, l. 231/1990) l’Autorità ha fornito indicazioni volte a favorire il coordinamento tra enti che può riguardare iniziative per la formazione in materia di anticorruzione e l’elaborazione di documenti condivisi per la predisposizione dei rispettivi PTPC, in particolare, per l’analisi del contesto esterno, per il processo di individuazione delle aree a rischio e dei criteri di valutazione delle stesse.
L’analisi del contesto esterno
Al fine di agevolare il processo di gestione del rischio di corruzione nei piccoli comuni in cui la scarsità di risorse non consente di implementare, in tempi brevi, un adeguato processo valutativo, l’Autorità ha indicato che per il reperimento dei dati relativi all’analisi del contesto esterno i piccoli comuni possano avvalersi del supporto tecnico e informativo delle Prefetture.
In considerazione delle difficoltà rappresentate in sede di tavolo tecnico, peraltro già riscontrate dall’Autorità in fase di vigilanza sui PTPC, si auspica un maggior coinvolgimento delle Prefetture nel supportare i piccoli comuni nella predisposizione dei Piani.
Anche le “zone omogenee” delle città metropolitane possono rappresentare un utile riferimento per i comuni del territorio ai fini dell’analisi del contesto esterno e della predisposizione del PTPC.
Analogamente, le Province possono fornire un supporto agli enti locali che ricadono nel relativo ambito territoriale.
Il gestore delle segnalazioni di operazioni sospette Nel PNA 2016 (§ 5.2), l’Autorità, sulla scorta di quanto disposto dall’art. 6, co. 6, del decreto del Ministero dell’interno del 25 settembre 2015 70 «Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione», ha indicato che gli enti locali con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti possano individuare un unico gestore delle segnalazioni di operazioni sospette. Il gestore può coincidere con il RPCT dell’Unione di comuni o con uno degli RPCT dei
comuni in Convenzione.
1.2.
Semplificazioni in materia di trasparenza
I collegamenti ipertestuali
Con riferimento alle modalità di semplificazioni sugli obblighi di trasparenza, l’Autorità ha precisato nel PNA 2016 (§ 4), richiamando quanto disposto in via generale per tutte le amministrazioni dall’art. 9 del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, che i piccoli comuni possono assolvere l’obbligo di pubblicazione anche mediante un link ad altro sito istituzionale ove i dati e le informazioni siano già pubblicati.
Semplificazioni su singoli obblighi
Con riferimento all’applicazione dell’art. 14, co. 1, lett. f) “titolari di incarichi politici” l’Autorità nelle Linee guida recanti «indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013», adottate con Determinazione n. 241 dell’8 marzo 2017, ha precisato che nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, i titolari di incarichi politici, nonché i loro coniugi non separati e parenti entro il secondo grado non sono tenuti alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, co. 1, lett. f) (dichiarazioni reddituali e patrimoniali), fermo restando l’obbligo per detti soggetti di pubblicare i dati e le informazioni di cui alle lett. da a) ad e) del medesimo art. 14, co. 1. 70Pubblicato in GU SG n. 233 del 7.10.2015.
Inoltre, con Delibera ANAC n. 641 del 14 giugno 2017, di modifica ed integrazione della Delibera n. 241 del 8 marzo 2017, è stato previsto che per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, in quanto componenti ex lege dell’Assemblea dei Sindaci, non sussiste l’obbligo di pubblicazione sul sito della Provincia dei dati reddituali e patrimoniali previsti dall’art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013.
News inserita il 14/12/2018 alle 07:08