Il Consiglio di Stato, sempre in merito ai termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, si è pronunciato anche in merito alla sua eventuale illeggitimità ed ha concluso che:
Il mancato rispetto del termine ex art. 2, comma 3, L. 7 agosto 1990, n. 241 per la conclusione dei procedimenti amministrativi non è di per sé solo idoneo a determinare l'illegittimità dell'atto che ne esprime le conclusioni finali.
Cons. di Stato Sez. III, 8 luglio 2014, n. 3481
News inserita il 27/07/2014 alle 18:02