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No ai Sindaci "Responsabili del Servizio Finanziario"

Risulta in contrasto con l’ordinamento vigente, anche per i Comuni con meno di 5000 abitanti, la prassi di attribuire al Sindaco anche la responsabilità del Servizio finanziario dell’Ente (deliberazione n. 219/2015 della Corte dei Conti, sezione Lombardia).

L’articolo 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 autorizza i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti ad adottare disposizioni regolamentari organizzative, con carattere di eccezionalità, per affidare ai componenti dell’organo esecutivo posizioni di responsabilità negli uffici e nei servizi, nonché il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il carattere derogatorio di questa operazione, tuttavia, deve essere chiaramente esplicitato nella disposizione regolamentare che la autorizza; inoltre, tale deroga è possibile in ragione delle ridotte dimensioni demografiche dell’Ente, ed è applicabile solo ai casi e modi espressamente regolati.

Tuttavia, i giudici lombardi individuano alcuni limiti evidenti nel caso in cui al Sindaco venga affidato l’incarico di responsabile del Servizio finanziario dell’Ente:

  • l’incarico deve essere svolto da un organo o un funzionario in possesso dei requisiti tecnici necessari;
  • esiste un principio che stabilisce, all’interno dell’Ente locale, la separazione dell’azione amministrativa dalla gestione di indirizzo politico, ponendo come responsabile dell’azione amministrativa l’organo al vertice della struttura burocratica.

In considerazione di quanto sopra esposto, i giudici hanno evidenziato la non conformità all’ordinamento vigente per quei casi in cui il Sindaco assuma sulla propria persona anche la carica di Responsabile del Servizio finanziario.

 

Fonte: tutto Pa


News inserita il 30/07/2015 alle 08:28

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