Ai sensi del nuovo comma 3, dell’art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, a partire dal 1° gennaio 2019 le cessioni di beni e le prestazioni di servizi tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e le relative note di variazione sono documentate esclusivamente tramite fatture elettroniche con l’utilizzo del Sistema di Interscambio (SdI).
Tuttavia, contribuenti minimi e forfetari sono esclusi da tale adempimento.
Tali soggetti rimangono comunque obbligati ad emettere la fattura elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Il D.Lgs. n. 127/2015 nulla dispone in merito alle fatture ricevute (acquisti) da parte del contribuente minimo/forfetario. È evidente che se il fornitore del contribuente è un altro soggetto in regime agevolato, la fattura ricevuta sarà ancora analogica (in linea generale cartacea).
Diversamente, in tutti gli altri casi l’impresa emittente invierà la fattura elettronica allo SDI: prende tuttavia corpo l’ipotesi che tale impresa dovrà (così come deve fare per i consumatori finali) rendere disponibile al contribuente minimo la fattura in formato analogico (es. pdf o carta) mentre lo SDI provvederà a depositare il file xml ricevuto nell’area autenticata dell’Agenzia.
Fonte: SEAC
News inserita il 06/04/2018 alle 08:11