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PNA (Piano Nazionale Anticorruzione): semplificati gli adempimenti per i piccoli Comuni

pdf_p.gif Delibera 1074 del 21 novembre 2018 -  pdf (627 Kb)
pdf_p.gif Allegato 1 - Delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018 - pdf (119 Kb)
pdf_p.gif Allegato 2 - Riferimenti normativi sul ruolo e le funzioni del RPCT - pdf (83 Kb)

 

1. Proposte di semplificazioni già adottate dall’Autorità
In linea con quanto disposto dalla normativa sopra richiamata l’Autorità già nel PNA 2016 – parte speciale – ha dedicato un apposito approfondimento ai piccoli comuni, cui si rinvia. In quella sede, il tema della semplificazione
 è stato affrontato in particolar e con riferimento all’applicazione della   normativa   sulla   prevenzione   della   corruzione   rinviando   a   successive   Linee   Guida   l’introduzione di semplificazioni per il regime della
 trasparenza.
Ulteriori indicazioni sono state fornite  dall’Autorità  in  altre  Linee  guida  (vedi  determinazione  n.  241/2017  recante  indicazioni  sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013).
Al fine di tracciare un quadro completo delle misure di semplificazione fino ad ora previste per i piccoli comuni, si richiamano sinteticamente di seguito le indicazioni già fornite dall’Autorità.

1.1. Semplificazioni in materia di prevenzione della corruzione
Nel PNA 2016 (§ 3) le attività svolte dagli enti locali in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza  sono  state  ricondotte  alla  funzione  di  «organizzazione  generale  dell’amministrazione,  gestione finanziaria e contabile e controllo», con l’obiettivo di favorire forme di gestione associata anche della funzione di prevenzione della corruzione, ottimizzando risorse e mezzi e assicurando, al  contempo,  una  strategia  di  prevenzione  alla  corruzione  non  solo  locale  ma  più  propriamente  territoriale e unitaria.
Le indicazioni fornite hanno fatto leva sulle forme associative tra piccoli comuni e tra piccoli comuni   e   comuni   medio-grandi,   con   i   quali   si   raggiungono   dimensioni   organizzative   dell’amministrazione comunale più adeguate, tanto in termini di funzionalità generale quanto in termini di prevenzione della corruzione.
La gestione associata dell’attività di prevenzione della Corruzione. Adozione del PTPC e nomina del RPCT  Il PNA 2016 (§ 3.1.) ha chiarito attraverso quali strumenti e strategie i piccoli comuni possono gestire in modo associato le attività di prevenzione della corruzione, prospettando due principali soluzioni.
La prima, per le Unioni di comuni (ex art. 32, d.lgs. 267/2000), il cui statuto prevede la gestione associata  della  prevenzione  della  corruzione,  contempla  la  possibilità,  da  parte  dell’Unione,  di  adottare  un  unico  Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  (PTPC)  che  consideri  sia  le  funzioni  gestite  dall’Unione,  sia  le  funzioni  non  associate,  svolte  autonomamente  dai  singoli  comuni. Resta fermo che ciascuna amministrazione rimane responsabile dell’attuazione della parte di PTPC che riguarda funzioni rimaste nella propria competenza.
La seconda soluzione, attuabile dalle Unioni di comuni il cui statuto non considera la gestione associata  della  prevenzione  della  corruzione,  prevede,  invece,  che  ogni  Comune  predisponga  il  PTPC e nomini il proprio RPCT, pur auspicando uno stretto coordinamento tra i vari comuni per le attività legate alla gestione del rischio di corruzione.
Per  le  Unioni  di  comuni,  inoltre,  il  PNA  ha  previsto  la  possibilità  di  nominare  un  unico  Responsabile   della   prevenzione   della   corruzione   e   della   trasparenza   (RPCT),   individuato   preferibilmente  nel  segretario  comunale  dell’Unione  ovvero  di  uno  dei  comuni  aderenti  o  nella  figura di un dirigente apicale. Il RPCT svolge in tali casi le proprie funzioni anche per i comuni associati.
Anche per le Convenzioni tra comuni (ex art. 30, d.lgs. 267/2000) e per gli Accordi tra comuni (ex. art. 15, l. 231/1990) l’Autorità ha fornito indicazioni volte a favorire il coordinamento tra enti che  può  riguardare  iniziative  per  la  formazione  in  materia  di  anticorruzione  e  l’elaborazione  di  documenti  condivisi  per  la  predisposizione  dei  rispettivi  PTPC,  in  particolare,  per  l’analisi  del  contesto esterno, per il processo di individuazione delle aree a rischio e dei criteri di valutazione delle stesse.

L’analisi del contesto esterno

Al fine di agevolare il processo di gestione del rischio di corruzione nei piccoli comuni in cui la scarsità di risorse non consente di implementare, in tempi brevi, un adeguato processo valutativo, l’Autorità ha indicato che per il reperimento dei dati relativi all’analisi del contesto esterno i piccoli comuni possano avvalersi del supporto tecnico e informativo delle Prefetture.
In considerazione delle difficoltà rappresentate in sede di tavolo tecnico, peraltro già riscontrate dall’Autorità in fase di vigilanza sui PTPC, si auspica un maggior coinvolgimento delle Prefetture nel supportare i piccoli comuni nella predisposizione dei Piani.
Anche le “zone omogenee” delle città metropolitane possono rappresentare un utile riferimento per i comuni del territorio ai fini dell’analisi del contesto esterno e della predisposizione del PTPC.
Analogamente, le Province possono fornire un supporto agli enti locali che ricadono nel relativo ambito territoriale.
Il gestore delle segnalazioni di operazioni sospette Nel PNA 2016 (§ 5.2), l’Autorità, sulla scorta di quanto disposto dall’art. 6, co. 6, del decreto del Ministero dell’interno del 25 settembre 2015 70 «Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione», ha indicato che gli enti locali con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti possano individuare un unico gestore delle segnalazioni di operazioni sospette. Il gestore può coincidere con il RPCT dell’Unione di comuni o con uno degli RPCT dei
comuni in Convenzione.


1.2.
Semplificazioni in materia di trasparenza
I collegamenti ipertestuali
Con  riferimento  alle  modalità  di  semplificazioni  sugli  obblighi  di  trasparenza,  l’Autorità  ha  precisato  nel  PNA  2016  (§  4),  richiamando  quanto  disposto  in  via  generale  per  tutte  le  amministrazioni  dall’art.  9  del  d.lgs.  33/2013,  come  modificato  dal  d.lgs.  97/2016,  che  i  piccoli  comuni  possono  assolvere  l’obbligo  di  pubblicazione  anche  mediante  un  link  ad  altro  sito  istituzionale ove i dati e le informazioni siano già pubblicati.

Semplificazioni su singoli obblighi
Con riferimento all’applicazione dell’art. 14, co. 1, lett. f) “titolari di incarichi politici” l’Autorità nelle  Linee  guida  recanti  «indicazioni  sull’attuazione  dell’art.  14  del  d.lgs.  33/2013»,  adottate  con  Determinazione n. 241 dell’8 marzo 2017, ha precisato che nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, i titolari di incarichi politici, nonché i loro coniugi non separati e parenti entro il  secondo  grado  non  sono  tenuti  alla  pubblicazione  dei  dati  di  cui  all’art.  14,  co.  1,  lett.  f)  (dichiarazioni reddituali e patrimoniali), fermo restando l’obbligo per detti soggetti di pubblicare i dati e le informazioni di cui alle lett. da a) ad e) del medesimo art. 14, co. 1. 70Pubblicato in GU SG n. 233 del 7.10.2015.
Inoltre,  con  Delibera  ANAC  n.  641  del  14  giugno  2017,  di  modifica  ed  integrazione  della  Delibera n. 241 del 8 marzo 2017, è stato previsto che per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, in quanto componenti ex lege dell’Assemblea dei Sindaci, non sussiste l’obbligo di pubblicazione sul sito della Provincia dei dati reddituali e patrimoniali previsti dall’art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013.


News inserita il 14/12/2018 alle 07:08

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