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Fabbricati Rurali sotto esame

Niente Sconti Fiscali: spazio al recupero di Irpef e Ici non versate.

Il decreto legge 262

Si cambia strategia per l'iscrizione al Catasto degli ex fabbricati rurali (in genere, ma non sempre, seconde case).

Dopo anni di appelli ai proprietari, ora l'amministrazione finanziaria punta sui controlli incrociati per aggiornare le mappe. Le prove della perduta ruralità dovrebbero risultare all'agenzia del Territorio dalle informazioni fornite dall'Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) oltre che dall'attività della stessa Agenzia. Le informazioni verranno contestate ai proprietari, con l'invito a mettersi in regola, pagando le sanzioni e, probabilmente, anche il conto di Irpef e Ici per il passato.

A delineare la nuova procedura per l'accatastamento delle costruzioni che hanno perduto i requisiti di ruralità, o che pur essendo rurali devono iscriversi al Catasto, è il comma 36, dell'articolo 2 del decreto legge 262, approvato venerdì dalla Camera (si veda il testo pubblicato sul Sole 24 Ore di ieri e di venerdì).

Come detto, questa volta l'iniziativa parte dall'agenzia del Territorio che si avvale delle informazioni fornite dalla Agea, la quale verifica, ogni anno, le denunce presentate dai produttori agricoli per il pagamento dei contributi previsti dalla politica agricola comunitaria.

I fabbricati oggetto di verifica appartengono a due categorie. In primo luogo si tratta di quelli che hanno perduto i requisiti di ruralità in base all'articolo 9, commi 3 e 3 bis del decreto legge 557/03, convertito nella legge 133/04.

Per le abitazioni, i requisiti sono:

  • possesso del fabbricato da parte del proprietario del terreno al quale l'immobile è asservito, sempreché il conduttore del fondo sia iscritto nel Registro delle imprese (l'ultimo requisito viene introdotto dal comma 37 del Dl 262/06;
  • utilizzo del fabbricato da parte di chi conduce il terreno o dei suoi dipendenti con un numero minimo di 100 giornate annue;
  • la superficie collegata con il fabbricato, deve essere almeno pari a un ettaro, ridotta a tremila metri quadrati per le coltivazioni in serra o per i terreni ubicati in montagna;
  • il volume d'affari realizzato mediante le attività agricole deve risultare superiore alla metà del reddito complessivo del conduttore;
  • le abitazioni non devono essere di lusso e nemmeno appartenere alle categorie catastali A/1 e A/8.

I fabbricati non abitativi devono essere strumentali alle attività agricole potenzialmente rientranti nel reddito agrario (articolo 32 del Tuir).

La seconda categoria di fabbricati oggetto di osservazione sono le costruzioni che, sulla base del regolamento del ministero delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, e della circolare del Territorio 96/T/98, pur rispettando i requisiti di ruralità devono essere iscritti nel Catasto fabbricati. Si tratta di fabbricati di nuova costruzione e di quelli che hanno subito un trasferimento di proprietà sia per atto tra vivi che per effetto di successione.

La procedura introdotta dalla nuova norma prevede che l'agenzia del Territorio notifichi ai proprietari gli elementi relativi alle costruzioni da iscrivere nel Catasto fabbricati.

I proprietari devono provvedere dall'iscrizione entro 90 giorni; in difetto agirà l'agenzia del Territorio con addebito delle spese al contribuente. Al contribuente saranno altresì inflitte le sanzioni previste dal regio decreto legge 652/39.

Le nuove rendite catastali attribuite alle costruzioni che hanno perduto i requisiti di ruralità producono effetto dall'anno successivo a quello in cui il fabbricato ha perduto i requisiti di ruralità. Nell'ipotesi in cui tale data non emerga, le nuove rendite sono efficaci dall'anno in cui viene notificata la richiesta di accatastamento.

In tutti i casi, mancando una sanatoria di carattere fiscale, è molto probabile che il contribuente debba assolvere anche l'Irpef e l'Ici per gli anni pregressi con le relative sanzioni, escludendo il ravvedimento operoso, essendo iniziata un'attività amministrativa di accertamento (articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 472/97).

L'unica sanatoria introdotta dal decreto legge 262/06 riguarda i fabbricati rurali che sono posseduti dai conduttori del fondo non iscritti nel Registro delle imprese (requisito introdotto dal Dl 262/06) i quali possono regolarizzare l'iscrizione catastale entro il 30 giugno 2007, senza sanzioni catastali.

(fonte: il Sole 24 Ore - Norme e Tributi di Domenica 29 Ottobre 2006)


News inserita il 31/10/2006 alle 09:00

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