L'Agenzia delle entrate rende noto che è stato istituito il codice tributo “1655” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66” con la risoluzione n. 48/E del 7 maggio 2014.
I sostituti d’imposta potranno così recuperare, tramite l’istituto della compensazione, il credito erogato ai lavoratori dipendenti e assimilati che ne hanno titolo (articolo 1, Dl 66/2014).
Il codice è esposto in nella sezione “Erario” del modello, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, con l’indicazione nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” e nel campo “anno di riferimento”, del mese e dell’anno in cui è avvenuta l’erogazione del beneficio fiscale, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”.
Fonte: Gazzetta degli Enti Locali e Agenzia Entrate.
News inserita il 09/05/2014 alle 16:41