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Manuale di Gestione obbligatorio dal 12 Ottobre.

Ottobre caldo in vista per tutti gli Enti locali che si troveranno a gestire 2 problematiche / scadenze (tra le altre) nell'assoluto silenzio e quindi probabilmente destinate ad una proroga o all'oblio.

Ad ogni modo le 2 scadenze hanno origini lontane.

2001 in occasione dell'obbligo dell'utilizzo del protocollo Informatico (al posto del "librone" o "registro" di protocollo, oggetto di tante "interpretazioni" (numerazione per la posta in entrata e parallelo per l'uscita, bianchetto come se piovesse, e prenotazione di buchi da riempire all'occorrenza).

2005 in occasione del D.Lgs. 82 chiamo più semplicemente CAD.

Bene, facciamola breve.

Dal 15 ottobre 2015 copia del registro GIORNALIERO del protocollo deve essere firmato ed inviato in conservazione sostitutiva.

Dal 12 Ottobre 2015 diverrà obbligatorio il manuale di gestione del rptocollo informatico a cui aggiungere ora, i flussi documentali (ancor più chiaramente, che giro fa' la carta ed i documenti telematici che "passano" per il Protocollo Informatico e gli altri gestionali). Ad aggiornare ed integrare il vecchio CAD, c'è il DPCM del 3/12/2013.

La cosa più semplice sarebbe chiedere una bozza, che sicuramente in primis si trova nel vasto mondo del Web, ma che comunque deve essere adattato per le esigenze dell'Ente.

Questo in quanto poi .. quello che si scrive .. si deve fare !

Proviamo a rinfrescare la memoria sui punti cardine (www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82!vig=2015-07-30 ) :

                             Art. 40-bis
                     (( (Protocollo informatico)

  1. Formano comunque oggetto di registrazione di protocollo ai sensi dell'articolo  53  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le comunicazioni che pervengono o sono inviate dalle caselle di posta elettronica di cui agli articoli 47, commi 1 e 3,  54,  comma  2-ter  e  57-bis,  comma  1,  nonche' le istanze e le dichiarazioni  di  cui  all'articolo  65  in  conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 71.))


                               Art. 41
                Procedimento e fascicolo informatico

  1.   Le   pubbliche   amministrazioni   gestiscono  i  procedimenti amministrativi  utilizzando  le  tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente.
  ((1-bis.  La gestione dei procedimenti amministrativi e' attuata in modo  da  consentire,  mediante  strumenti automatici, il rispetto di quanto previsto all'articolo 54, commi 2-ter e 2-quater.))
  2.   La   pubblica   amministrazione   titolare   del  procedimento ((raccoglie))  in  un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati  del  procedimento  medesimo da chiunque formati; all'atto della comunicazione  dell'avvio  del  procedimento ai sensi dell'articolo 8 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241, comunica agli interessati le modalita'   per  esercitare  in  via  telematica  i  diritti  di  cui all'articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.
  2-bis.   Il  fascicolo  informatico  e'  realizzato  garantendo  la possibilita' di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le  amministrazioni  coinvolte  nel  procedimento.  Le  regole per la costituzione  ((, l'identificazione)) e l'utilizzo del fascicolo sono conformi  ai  principi  di  una corretta gestione documentale ed alla disciplina  della  formazione, gestione, conservazione e trasmissione del  documento  informatico,  ivi  comprese  le regole concernenti il protocollo  informatico  ed  il  sistema pubblico di connettivita', e comunque   rispettano   i   criteri  dell'interoperabilita'  e  della
cooperazione  applicativa;  regole tecniche specifiche possono essere dettate  ai sensi dell'articolo 71, di concerto con il Ministro della funzione pubblica.
  2-ter. Il fascicolo informatico reca l'indicazione:
    a)  dell'amministrazione  titolare  del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo;
    b) delle altre amministrazioni partecipanti;
    c) del responsabile del procedimento;
    d) dell'oggetto del procedimento;
    e) dell'elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal comma 2-quater.
    ((e-bis) dell'identificativo del fascicolo medesimo.))
  2-quater.  Il fascicolo informatico puo' contenere aree a cui hanno accesso  solo l'amministrazione titolare e gli altri soggetti da essa individuati;  esso  e'  formato  in  modo  da  garantire  la corretta collocazione,   la  facile  reperibilita'  e  la  collegabilita',  in relazione  al  contenuto ed alle finalita', dei singoli documenti; e' inoltre costituito in modo da garantire l'esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990.
  3.  Ai  sensi  degli  articoli  da  14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la  conferenza  dei  servizi  e' convocata e svolta avvalendosi degli strumenti  informatici  disponibili,  secondo  i tempi e le modalita' stabiliti dalle amministrazioni medesime.

 


                                     Art. 47
Trasmissione dei documenti attraverso la  posta  elettronica  tra  le
                      pubbliche amministrazioni
 
  1. Le comunicazioni di documenti tra le  pubbliche  amministrazioni avvengono  mediante  l'utilizzo  della   posta   elettronica   o   in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini  del  procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.
  1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma  1,  ferma restando l'eventuale responsabilita'  per  danno  erariale,  comporta responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare. 
  2. Ai fini della verifica della provenienza le  comunicazioni  sono valide se:
    a) sono sottoscritte con firma digitale o  altro  tipo  di  firma elettronica qualificata;
    b)  ovvero  sono  dotate  di  segnatura  di  protocollo  di   cui all'articolo 55  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445;
    c)  ovvero  e'  comunque  possibile  accertarne   altrimenti   la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o  dalle regole tecniche di cui all'articolo 71((. E' in ogni caso esclusa  la trasmissione di documenti a mezzo fax));
    d) ovvero  trasmesse  attraverso  sistemi  di  posta  elettronica certificata di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11 febbraio 2005, n. 68.
  3. Le  pubbliche  amministrazioni  e  gli  altri  soggetti  di  cui all'articolo  2,  comma  2,  provvedono  ad  istituire  e  pubblicare nell'Indice PA almeno una casella di  posta  elettronica  certificata per ciascun registro  di  protocollo.  La  pubbliche  amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra  l'amministrazione  ed  i  propri dipendenti la posta elettronica  o  altri  strumenti  informatici  di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di  protezione  dei dati personali e previa informativa agli  interessati  in  merito  al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.

                                Art. 57-bis
      (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni).
 
  ((1.  Al  fine  di  assicurare  la  pubblicita'   dei   riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi  e'  istituito  l'indice  degli  indirizzi   della   pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici  servizi,  nel  quale  sono indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e  per  l'invio di  documenti  a  tutti  gli  effetti  di  legge  tra  le   pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi ed i privati)).
  2. La realizzazione e  la  gestione  dell'indice  sono  affidate  a DigitPA, che puo' utilizzare a tal  fine  elenchi  e  repertori  gia' formati dalle amministrazioni pubbliche. 
  3. Le  amministrazioni  aggiornano  gli  indirizzi  e  i  contenuti dell'indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno  semestrale secondo le indicazioni di DigitPA.  La  mancata  comunicazione  degli elementi  necessari  al  completamento   dell'indice   e   del   loro aggiornamento e' valutata ai fini della responsabilita'  dirigenziale e dell'attribuzione della  retribuzione  di  risultato  ai  dirigenti responsabili.

                              Art. 71
                           Regole tecniche
 
  1. Le regole tecniche previste nel presente  codice  sono  dettate, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del  Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri competenti, sentita la  Conferenza  unificata  di  cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed  il Garante per  la  protezione  dei  dati  personali  nelle  materie  di competenza, previa acquisizione obbligatoria del  parere  tecnico  di DigitPA. ((Le amministrazioni competenti, la Conferenza  unificata  e il Garante per la protezione  dei  dati  personali  rispondono  entro trenta giorni dalla richiesta di parere. In mancanza di risposta  nel termine  indicato  nel  periodo  precedente,  il  parere  si  intende interamente favorevole)).
  1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235.
  1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformita'  ai  requisiti   tecnici   di   accessibilita'   di   cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004,  n.  4,  alle  discipline risultanti dal processo di standardizzazione  tecnologica  a  livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea.
  2. Le regole tecniche vigenti nelle  materie  del  presente  codice restano in vigore fino all'adozione delle regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo.

 

 


News inserita il 30/07/2015 alle 14:36

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