Risulta in contrasto con l’ordinamento vigente, anche per i Comuni con meno di 5000 abitanti, la prassi di attribuire al Sindaco anche la responsabilità del Servizio finanziario dell’Ente (deliberazione n. 219/2015 della Corte dei Conti, sezione Lombardia).
L’articolo 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 autorizza i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti ad adottare disposizioni regolamentari organizzative, con carattere di eccezionalità, per affidare ai componenti dell’organo esecutivo posizioni di responsabilità negli uffici e nei servizi, nonché il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il carattere derogatorio di questa operazione, tuttavia, deve essere chiaramente esplicitato nella disposizione regolamentare che la autorizza; inoltre, tale deroga è possibile in ragione delle ridotte dimensioni demografiche dell’Ente, ed è applicabile solo ai casi e modi espressamente regolati.
Tuttavia, i giudici lombardi individuano alcuni limiti evidenti nel caso in cui al Sindaco venga affidato l’incarico di responsabile del Servizio finanziario dell’Ente:
In considerazione di quanto sopra esposto, i giudici hanno evidenziato la non conformità all’ordinamento vigente per quei casi in cui il Sindaco assuma sulla propria persona anche la carica di Responsabile del Servizio finanziario.
Fonte: tutto Pa
News inserita il 30/07/2015 alle 08:28