Ottobre caldo in vista per tutti gli Enti locali che si troveranno a gestire 2 problematiche / scadenze (tra le altre) nell'assoluto silenzio e quindi probabilmente destinate ad una proroga o all'oblio.
Ad ogni modo le 2 scadenze hanno origini lontane.
2001 in occasione dell'obbligo dell'utilizzo del protocollo Informatico (al posto del "librone" o "registro" di protocollo, oggetto di tante "interpretazioni" (numerazione per la posta in entrata e parallelo per l'uscita, bianchetto come se piovesse, e prenotazione di buchi da riempire all'occorrenza).
2005 in occasione del D.Lgs. 82 chiamo più semplicemente CAD.
Bene, facciamola breve.
Dal 15 ottobre 2015 copia del registro GIORNALIERO del protocollo deve essere firmato ed inviato in conservazione sostitutiva.
Dal 12 Ottobre 2015 diverrà obbligatorio il manuale di gestione del rptocollo informatico a cui aggiungere ora, i flussi documentali (ancor più chiaramente, che giro fa' la carta ed i documenti telematici che "passano" per il Protocollo Informatico e gli altri gestionali). Ad aggiornare ed integrare il vecchio CAD, c'è il DPCM del 3/12/2013.
La cosa più semplice sarebbe chiedere una bozza, che sicuramente in primis si trova nel vasto mondo del Web, ma che comunque deve essere adattato per le esigenze dell'Ente.
Questo in quanto poi .. quello che si scrive .. si deve fare !
Proviamo a rinfrescare la memoria sui punti cardine (www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82!vig=2015-07-30 ) :
Art. 40-bis
(( (Protocollo informatico)
1. Formano comunque oggetto di registrazione di protocollo ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le comunicazioni che pervengono o sono inviate dalle caselle di posta elettronica di cui agli articoli 47, commi 1 e 3, 54, comma 2-ter e 57-bis, comma 1, nonche' le istanze e le dichiarazioni di cui all'articolo 65 in conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 71.))
Art. 41
Procedimento e fascicolo informatico
1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente.
((1-bis. La gestione dei procedimenti amministrativi e' attuata in modo da consentire, mediante strumenti automatici, il rispetto di quanto previsto all'articolo 54, commi 2-ter e 2-quater.))
2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento ((raccoglie)) in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati; all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati le modalita' per esercitare in via telematica i diritti di cui all'articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.
2-bis. Il fascicolo informatico e' realizzato garantendo la possibilita' di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento. Le regole per la costituzione ((, l'identificazione)) e l'utilizzo del fascicolo sono conformi ai principi di una corretta gestione documentale ed alla disciplina della formazione, gestione, conservazione e trasmissione del documento informatico, ivi comprese le regole concernenti il protocollo informatico ed il sistema pubblico di connettivita', e comunque rispettano i criteri dell'interoperabilita' e della
cooperazione applicativa; regole tecniche specifiche possono essere dettate ai sensi dell'articolo 71, di concerto con il Ministro della funzione pubblica.
2-ter. Il fascicolo informatico reca l'indicazione:
a) dell'amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo;
b) delle altre amministrazioni partecipanti;
c) del responsabile del procedimento;
d) dell'oggetto del procedimento;
e) dell'elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal comma 2-quater.
((e-bis) dell'identificativo del fascicolo medesimo.))
2-quater. Il fascicolo informatico puo' contenere aree a cui hanno accesso solo l'amministrazione titolare e gli altri soggetti da essa individuati; esso e' formato in modo da garantire la corretta collocazione, la facile reperibilita' e la collegabilita', in relazione al contenuto ed alle finalita', dei singoli documenti; e' inoltre costituito in modo da garantire l'esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990.
3. Ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza dei servizi e' convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalita' stabiliti dalle amministrazioni medesime.
Art. 47
Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le
pubbliche amministrazioni
1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.
1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l'eventuale responsabilita' per danno erariale, comporta responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare.
2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:
a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) ovvero e' comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71((. E' in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax));
d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
3. Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono ad istituire e pubblicare nell'Indice PA almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo. La pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.
Art. 57-bis
(Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni).
((1. Al fine di assicurare la pubblicita' dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi e' istituito l'indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, nel quale sono indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi ed i privati)).
2. La realizzazione e la gestione dell'indice sono affidate a DigitPA, che puo' utilizzare a tal fine elenchi e repertori gia' formati dalle amministrazioni pubbliche.
3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale secondo le indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento e' valutata ai fini della responsabilita' dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.
Art. 71
Regole tecniche
1. Le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere tecnico di DigitPA. ((Le amministrazioni competenti, la Conferenza unificata e il Garante per la protezione dei dati personali rispondono entro trenta giorni dalla richiesta di parere. In mancanza di risposta nel termine indicato nel periodo precedente, il parere si intende interamente favorevole)).
1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235.
1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformita' ai requisiti tecnici di accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea.
2. Le regole tecniche vigenti nelle materie del presente codice restano in vigore fino all'adozione delle regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo.
News inserita il 30/07/2015 alle 14:36