Sono in ballo delle modifiche sostanziali nel D.L. 33/2013 (quello della Trasparenza). Fondamentale è la rettifica dell'equilibrio tra accesso ai dati e la riservatezza degli stessi. L'asse si sposta a favore della pubblicità dei dati, relegando la privacy ad un ruolo meno invadente. L'articolo 6 del D.L. elinima l'onere di motivare la propria richiesta di accesso ai dati. Salvaguardati i dati "sensibilissimi", ovvero salute, appartenenza politica, ecc. L'informatica ancora una volta viene coinvolta con link a banche dati esterne. In caso di diniego di accesso alle informazioni è prevista la sanzione di €30 ogni giorno successivo ai 30 giorni utili alla redazione della risposta dell'Ente pubblico |
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News inserita il 26/01/2016 alle 08:03