Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 138205 del 27 giugno 2017 concernente il monitoraggio del saldo di finanza pubblica, di cui al comma 466 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 delle città metropolitane, delle province e dei comuni per l’anno 2017. (articolo 1, comma 469, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).
In attesa della pubblicazione in G.U., si ritiene utile diffondere il testo del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 138205 del 27 giugno 2017, concernente il monitoraggio del saldo di finanza pubblica, di cui al comma 466 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 delle città metropolitane, delle province e dei comuni per l’anno 2017, emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 469, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
I dati del monitoraggio, da inserire nel prospetto MONIT/17, sono trasmessi, con riferimento al primo e al secondo semestre 2017, esclusivamente utilizzando l’applicazione appositamente prevista per il pareggio di bilancio sul sito http://pareggiobilancio.mef.gov.it.
Corre l’obbligo segnalare che, con riferimento al periodo al 30 giugno 2017, il prospetto MONIT/17, in linea a partire dal 1° luglio p.v., deve essere trasmesso entro il 31 luglio 2017.
***
Pareggio di bilancio 2017 – Patto di solidarietà nazionale “orizzontale” (articolo 4 del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21).
A partire dal 14 giugno 2017 sarà disponibile nel sito web appositamente previsto per il pareggio di bilancio all’indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it il modello per l’acquisizione da parte degli enti territoriali delle informazioni concernenti il cosiddetto patto di solidarietà nazionale “orizzontale” previsto dall’articolo 4 del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni possono cedere, per gli anni 2017, 2018 e 2019, spazi finanziari finalizzati ad investimenti da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso all’indebitamento.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni possono richiedere, per gli anni 2017, 2018 e 2019, e per la quota non soddisfatta dalle intese regionali e/o dal patto nazionale verticale di cui al comma 485 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, spazi finanziari vincolati agli investimenti da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso all’indebitamento.
Le domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari devono essere trasmesse dagli enti interessati al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso la compilazione dell’apposito modello presente sul sistema web di cui all’indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine perentorio del 15 luglio 2017, fornendo le informazioni relative all’avanzo di amministrazione al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto della gestione o dal preconsuntivo dell’anno 2016, al fondo di cassa al 31 dicembre del medesimo anno e alla quota dei fondi stanziati in bilancio di previsione per l’anno 2017 destinati a confluire nel risultato di amministrazione.
Si rammenta che, decorsa la data del 15 luglio 2017, non sarà più possibile rettificare i dati.
Entro il 31 luglio 2017, ai sensi del comma 6 dell’articolo 4 del richiamato D.P.C.M. n. 21 del 2017, il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, provvede alla distribuzione degli spazi finanziari, distintamente per regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, tenendo conto prioritariamente delle richieste:
a) dei comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell’anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti;
b) degli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi di cui all’articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota vincolata agli investimenti del risultato di amministrazione, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell’anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione;
c) degli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi di cui all’articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota libera del risultato di amministrazione destinata agli investimenti, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell’anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione.
Nel caso in cui gli spazi disponibili non fossero sufficienti a soddisfare le richieste di cui alla lettera a), la distribuzione tra i comuni è effettuata seguendo i criteri di cui alle lettere b) e c). Fermo restando il pieno soddisfacimento delle priorità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6, in presenza di richieste pervenute dagli enti che superino l’ammontare degli spazi finanziari residui, l’attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, nel rispetto del saldo di cui all’articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, del complesso degli enti territoriali.
Si segnala che gli spazi richiesti per investimenti finanziati con avanzo di amministrazione possono essere riferiti ad impegni esigibili nell’anno di riferimento di richiesta degli spazi, nonché al fondo pluriennale di spesa a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi.
Si ritiene, altresì, opportuno sottolineare che gli spazi richiesti per investimenti finanziati con operazioni di indebitamento devono riguardare solo ed esclusivamente investimenti con impegni esigibili nell’anno di riferimento di richiesta degli spazi e non anche fondo pluriennale vincolato di spesa.
Si prega, infine, di prestare attenzione alla correttezza dei dati inseriti, anche con riferimento all’unità di misura, atteso che i dati vanno espressi in MIGLIAIA di EURO.
Agli enti che cedono spazi finanziari, l’obiettivo di saldo, di cui al comma 466 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, è migliorato, nel biennio successivo a quello della cessione, per un importo annuale pari alla metà della quota ceduta.
Agli enti che acquisiscono spazi finanziari, l’obiettivo di saldo di cui al comma 466 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, è diminuito, nel biennio successivo a quello della acquisizione, per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita.
La variazione del saldo in ciascuno dei due anni del biennio successivo è commisurata alla metà del valore dello spazio acquisito o, nel caso di cessione, attribuito in ciascun anno (calcolata per difetto nel primo anno di recupero e per eccesso nel secondo anno di recupero). La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a zero.
La comunicazione agli enti interessati dell’avvenuta rimodulazione dei saldi obiettivo avverrà con successiva comunicazione sul sito istituzionale della Ragioneria generale dello Stato, al seguente link: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Pareggio-bilancio-e-Patto-stabilita/2017/.
Come sopra specificato, si precisa che gli spazi finanziari acquisiti mediante il patto di solidarietà nazionale “orizzontale” sono assegnati agli enti con un esplicito e specifico vincolo di destinazione, ovvero per favorire le spese di investimento da realizzare attraverso l’uso dell’avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito. Ne consegue che gli spazi finanziari non utilizzati per le finalità ad essi sottese - ovvero, nel caso di investimenti finanziati con avanzo di amministrazione, per impegni esigibili nell’anno di riferimento , nonché per il fondo pluriennale vincolato di spesa a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi, e, nel caso di investimenti finanziati con operazioni di indebitamento, esclusivamente per impegni esigibili nell’anno di riferimento - non possono essere utilizzati per altre finalità (a titolo esemplificativo, per effettuare impegni di spesa di parte corrente). Pertanto, gli enti che acquisiscono spazi finanziari nell’ambito del patto di solidarietà nazionale “orizzontale” devono tendere ad un obiettivo di saldo di finanza pubblica che tenga conto dell’eventuale mancato utilizzo degli spazi finanziari per le finalità per cui sono stati attribuiti.
Gli spazi finanziari acquisiti e non utilizzati per le suddette finalità, non potendo essere utilizzati per altre finalità, sono recuperati, in sede di certificazione, attraverso una modifica peggiorativa dell’obiettivo di saldo finale di competenza per un importo pari ai predetti spazi finanziari non utilizzati per le finalità indicate dalla norma.
A tal fine, il modello del monitoraggio, MONIT/17, allegato al decreto ministeriale di prossima emanazione, prevede, già in fase di monitoraggio periodico, una apposita Sezione che consente la rideterminazione dell’obiettivo di saldo finale di competenza 2017 per mancato utilizzo degli spazi acquisiti con i patti di solidarietà 2017.
Al riguardo, giova segnalare che, ai sensi dell’articolo 1, comma 507, della legge n. 232 del 2016, qualora gli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012, non siano totalmente utilizzati, l’ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari nell’esercizio finanziario successivo a quello dell’attribuzione .
Si rammenta, inoltre, che ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 gli enti beneficiari devono trasmettere le informazioni relative agli investimenti effettuati a valere sui predetti spazi al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP) del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avendo cura di valorizzare il campo “Tipologia di spazi finanziari”:
- con la voce “Patto nazionale – Avanzo” nel caso di investimento finanziato da avanzo;
- con la voce “Patto nazionale – Debito”, nel caso di ricorso a indebitamento.
La mancata trasmissione delle informazioni, ai sensi del comma 508 del medesimo articolo 1, comporta l’impossibilità di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a trasmissione avvenuta.
News inserita il 03/07/2017 alle 14:37