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Trattamento illecito in caso di autorizzazione al trattamento senza informativa

Interessante sentenza della Corte di Cassazione che, con la sua pronuncia n.17665 del 5.07.2018, respinge un ricorso presentato da una società alla quale era stato addebitato il fatto di raccogliere, ancorché mediante un modulo scritto, dati identificativi dei loro clienti senza l’acquisizione di uno specifico consenso al trattamento e, soprattutto, senza un’adeguata informativa rispetto alla possibilità che il soggetto avrebbe potuto ricevere “newsletters”.

Preliminarmente la Corte si sofferma su alcune definizioni utili soprattutto sui concetti di dato personale e di dato identificativo.

Osserva che  la definizione di “dato personale” è molto ampia (contemplando qualsiasi informazione che consenta di identificare una persona fisica) e comprende senz’altro il nome, il cognome e l’indirizzo di posta elettronica, a ben vedere il concetto di “dato identificativo” non va tenuto distinto da quello di “dato personale”, rappresentando una species all’Interno del genus principale”.

E quindi, in merito, conclude affermando che “mentre il “dato personale” è quel dato che consente di identificare, anche indirettamente una determinata persona fisica, i “dati identificativi” sono dati personali che permettono tale identificazione direttamente” e rammenta che, per giurisprudenza costante, si è affermato che il Codice della privacy tutela qualunque informazione relativa a persona fisica, giuridica, tenete o associazione che siano identificati o identificabili.

Prosegue, quindi, ricordando che “nella nozione de qua sono stati fatti pacificamente rientrare dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 17143/2016) anche i dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base degli elenchi telefonici pubblici, per la cui utilizzazione è prescritta la previa l’informativa di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003 (cd. “codice della privacy”) per l’acquisizione del consenso degli interessati all’utilizzazione dei dati di loro pertinenza (si veda anche Cass. n. 14326/2014, circa la necessità dell’informativa preventiva, per l’invio di un fax promozionale ad un numero estratto dagli elenchi telefonici)”.

E’ quindi evidente come occorra la preventiva informativa ex art.13 D.Lgs. 196/2003 per raccogliere nome, cognome  e indirizzo di posta elettronica di un soggetto, informativa che riguarda non solo la finalità ma anche le modalità del trattamento, la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati, le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere, gli estremi identificativi del titolare, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati.

Il form utilizzato dalla ricorrente, pertanto, che richiedeva l’autorizzazione al trattamento ma non forniva alcuna informativa, era quindi illegittimo.

Scarica il testo integrale della sentenza Cassazione 17665 del 2018


News inserita il 16/07/2018 alle 08:24

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