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Confermate le anticipazioni sul recupero ICI prima casa per i Comuni.

Viene confermata l'anticipazione che ai Comuni sarà riconosciuto l'intero mancato gettito ICI prima casa.
In attesa della nuova certificazione ... riportamo integralmente l'Art. 1 oggetto delle modalità di recupero dell'ICI prima casa ormai in esenzione.
La nuova certificazione andrà a "riallineare" quanto dichiarato nella cosidetta dichiarazione dell'1,33 x 1000.
Titolo del provvedimento:
Disposizioni   urgenti   per   salvaguardare  il  potere  di  acquisto  delle
famiglie.
 


art. 1

Titolo:
Esenzione ICI prima casa

Testo: in vigore dal 27/07/2008
       modificato da:  L del 24/07/2008 n. 126  Allegato   

  1. A  decorrere  dall'anno  2008  e'  esclusa  dall'imposta  comunale  sugli immobili di  cui  al  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 504, l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.           
  2. Per  unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione principale del soggetto passivo si  intende  quella  considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n. 504, e successive modificazioni, nonche' quelle ad esse assimilate dal  comune  con  regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  ad  eccezione  di  quelle  di categoria catastale  A1,  A8  e  A9  per  le  quali  continua ad applicarsi la detrazione prevista  dall'articolo  8,  commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.                                                                    
  3. L'esenzione  si  applica  altresi'  nei  casi  previsti  dall'articolo 6, comma 3-bis,  e  dall'articolo  8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e  successive  modificazioni;  sono conseguentemente abrogati il comma 4
dell'articolo 6  ed  i  commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del  1992.                                                             
  4. La  minore  imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700  milioni  di euro a decorrere dall'anno 2008, e' rimborsata ai singoli comuni, in  aggiunta  a  quella  prevista  dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo  n.  504  del  1992,  introdotto dall'articolo 1, comma 5,
della legge  24  dicembre 2007, n. 244. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero  dell'interno  l'apposito  fondo e' integrato di un importo pari a quanto  sopra  stabilito  a  decorrere dall'anno 2008. In sede di Conferenza
Stato-Citta' ed  autonomie  locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del presente decreto, criteri e modalita' per la erogazione del  rimborso  ai  comuni  che il Ministro dell'interno provvede ad attuare con  proprio  decreto,  da  emanare  entro trenta giorni dalla data di
entrata in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto, secondo principi che  tengano  conto  dell'efficienza  nella riscossione dell'imposta, del rispetto  del  patto  di stabilita' interno, per l'esercizio 2007, e della tutela dei  piccoli  comuni. Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle  regioni  Sardegna  e  Sicilia,  ed  alle province autonome di
Trento e  di  Bolzano,  i  rimborsi  sono  in  ogni caso disposti a favore dei citati enti,  che  provvedono  all'attribuzione  delle  quote dovute ai comuni compresi nei  loro  territori  nel  rispetto  degli  statuti  speciali e delle relative norme di attuazione.                                                 
  4-bis. Per  l'anno  2008,  il  Ministero dell'interno, fatti salvi eventuali accordi intervenuti  in  data precedente in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  entro  trenta  giorni dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del  presente decreto, ripartisce e accredita ai comuni e alle  regioni  a  statuto  speciale,  a  titolo  di primo acconto, il 50 per
cento del rimborso loro spettante, come determinato ai sensi del comma 4.    
  4-ter. In  sede  di  prima  applicazione,  fino  all'erogazione effettiva di quanto spettante  a  titolo  di  acconto  a  ciascun comune ai sensi del comma
4-bis, il  limite  dei  tre dodicesimi di cui all'articolo 222 del testo unico delle leggi   sull'ordinamento   degli   enti   locali,   di  cui  al  decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267, e' maggiorato dell'importo equivalente al credito  dell'imposta  comunale  sugli  immobili determinatosi, per effetto delle norme  di  cui ai commi da 1 a 4, a favore delle singole amministrazioni comunali nei confronti dello Stato.                                          
  5.  (Comma abrogato)                                                       
  6. I  commi  7,  8  e  287  dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 sono abrogati.                                                                    
  6-bis. In  sede  di  prima  applicazione  delle disposizioni di cui ai commi precedenti, con  esclusivo  riferimento  alle  fattispecie  di cui al comma 2, non si   fa   luogo   all'applicazione  di  sanzioni  nei  casi  di  omesso  o insufficiente versamento   della   prima   rata  dell'imposta  comunale  sugli immobili, relativa  all'anno  2008,  a condizione che il contribuente provveda
ad effettuare  il  versamento  entro  trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.                      
  7. Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e fino alla definizione dei  contenuti  del nuovo patto di stabilita' interno, in funzione della attuazione  del  federalismo fiscale, e' sospeso il potere delle regioni e degli  enti  locali  di  deliberare  aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote  ovvero  delle  maggiorazioni  di  aliquote  di tributi ad essi attribuiti con   legge   dello   Stato.  Sono  fatte  salve,  per  il  settore
sanitario, le  disposizioni  di  cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  e  successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 796, lettera   b),  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e  successive modificazioni, nonche',  per  gli  enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni
gia' previsti  dallo  schema  di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo  consiliare  per  l'approvazione  nei  termini fissati ai sensi dell'articolo  174  del  testo  unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,  di  cui  al  decreto  legislativo  18 agosto 2000, n. 267. Resta fermo che  continuano  comunque  ad  applicarsi  le  disposizioni  relative al
mancato rispetto  del  patto  di stabilita' interno, di cui ai commi 669, 670, 671, 672,  691,  692  e  693  dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le  sezioni  regionali  di  controllo della Corte dei conti verificano il rispetto delle  disposizioni  di  cui  al presente comma, riferendo l'esito di
tali controlli  alle  sezioni  riunite  in  sede  di  controllo,  ai  fini del referto per  il  coordinamento  del  sistema  di  finanza  pubblica,  ai sensi dell'articolo 3,   comma   4,  della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  come modificato, da  ultimo,  dall'articolo  3,  comma  65, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, nonche' alla sezione delle autonomie.                          
  7-bis. I  comuni  che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio   di  accertamento  e  riscossione  dell'imposta  comunale  sugli immobili possono    rinegoziare    i    contratti    in    essere,   ai   fini dell'accertamento e  della  riscossione  di altre entrate, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di prestazione di servizi. 


News inserita il 07/08/2008 alle 09:00

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