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Certificazione al bilancio di previsione per l'anno 2011

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 54 del 7 marzo 2011 - suppl. ordinario n. 66, il decreto ministeriale del 15 febbraio 2011 concernente le certificazioni di bilancio di previsione 2011 delle amministrazioni provinciali, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni.

Si è poi reso necessario operare delle integrazioni al quadro delle entrate dei comuni e unioni di comuni delle regioni a statuto ordinario, con successivo decreto ministeriale del 29 marzo 2011 (aggiornando contestualmente le istruzioni tecniche, ed, in particolare il tracciato record) a seguito dell’emanazione del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 63 del 23 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Da segnalare anche il rinvio dei termini per la trasmissione della certificazione, per tutti gli enti, e per richiedere le credenziali informatiche.

Si precisa di seguito che:

- la trasmissione della certificazione avverrà, per tutti gli enti tenuti all’adempimento di cui all’articolo 161 del tuoel, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) e firma digitale dei sottoscrittori del documento (art. 2 del decreto ministeriale del 15 febbraio 2011), per cui non è più prevista la possibilità di trasmissione per via cartacea e su supporto elettronico tramite le Prefetture-utg, Commissariati del governo di Trento e Bolzano e Presidenza della Giunta regionale della Valle d’Aosta;

- non è più richiesta l’omologazione ministeriale del software (art. 2 del decreto ministeriale 15 febbraio 2011) per la predisposizione della certificazione, fermo restando l’esigenza che gli enti si attengano accuratamente a tutte le indicazioni e istruzioni per la compilazione; ne consegue anche che non verrà attivata alcuna procedura diretta alla concessione dell’omologazione ministeriale del software.

Si pregano, pertanto, gli enti interessati che provvederanno per la prima volta alla trasmissione delle certificazioni tramite posta elettronica certificata a richiedere - entro e non oltre il 2 maggio 2011- all’indirizzo di posta finanzalocale.prot@pec.interno.it le credenziali informatiche (Userid e password) necessarie per poter effettuare la trasmissione stessa entro il 28 luglio 2011.

Gli enti che, nel passato, hanno richiesto e ricevuto Userid e password per la trasmissione via posta elettronica certificata continueranno ad utilizzare le credenziali informatiche già ricevute.

Alla pagina internet www.finanzalocale.interno.it/ser/tbel_faq.html si possono trovare alcune risposte a domande frequentemente poste (f.a.q.) sulla prossima trasmissione della certificazione per posta elettronica certificata e firma digitale dai sottoscrittori.

Si fa infine presente che per i comuni delle regioni a statuto speciale che avessero già predisposto il certificato con la precedente modulistica, possono procedere all’invio anche sulla base del precedente modello già previsto, atteso che non vengono interessate dalle nuove voci contabili inserite.

Per rispondere ad alcune richieste di chiarimenti pervenuti, si fa presente che i comuni delle regioni a statuto ordinario che hanno già approvato il bilancio di previsione 2011 prima dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 23 del 2011 - ovvero anche successivamente - con la previsione di risorse in entrata da trasferimenti erariali atteso che non sono ancora note le attribuzioni per entrate da federalismo, predisporranno il certificato al bilancio di previsione 2011 indicando i valori da trasferimenti. Ciò in quanto il certificato al bilancio riproduce il relativo atto di bilancio e deve essere ad esso conforme in ogni suo dato.

Inoltre, sembra superfluo rappresentare, per i predetti comuni che hanno già approvato il bilancio di previsione 2011 prevedendo i trasferimenti erariali, che sarà necessario effettuare le necessarie variazioni al bilancio di previsione, allorché saranno noti i valori delle risorse da federalismo fiscale al fine di considerare tali nuove voci di entrata in luogo dei trasferimenti erariali. Per quanto già detto in precedenza circa la conformità dei certificati di bilancio ai relativi atti di bilancio, si coglie l’occasione anche per evidenziare che, a seguito di tali variazioni di bilancio, non vi sarà la necessità di compilare un ulteriore certificato al bilancio di previsione aggiornato.

 

Fonte e link diretto: http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com170211.html


News inserita il 19/05/2011 alle 13:07

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