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IMU: Terreni che pagano in base all'altitudine.

Riportiamo l'articolo incriminato sui terreni (viste le tante richieste telefoniche) che prenderà vigore solo dopo il Decreto Ministeriale che individuerà i terreni dei Comuni interessati dalla modifica.

 

Art. 22 


  1. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, le parole: "e si  considerano  produttive di reddito agrario" sono sostituite dalle seguenti: ". Il reddito  e' determinato  applicando   all'ammontare   dei   corrispettivi   delle operazioni soggette a registrazione  agli  effetti  dell'imposta  sul valore aggiunto il coefficiente di redditivita' del 25  per  cento,". Le disposizioni del presente  comma  si  applicano  a  decorrere  dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e di esse si tiene conto  ai  fini  della  determinazione  dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il predetto periodo d'imposta.


  2. Il comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e' sostituito dal seguente: "5-bis. Con  decreto  di  natura  non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  e dell'interno, sono  individuati  i  comuni  nei  quali,  a  decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell'altitudine  riportata  nell'elenco  dei comuni italiani predisposto  dall'Istituto  nazionale  di  statistica (ISTAT),  diversificando  eventualmente  tra  terreni  posseduti   da coltivatori diretti e  imprenditori  agricoli  professionali  di  cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri ed in maniera tale da ottenere un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350  milioni  di euro a decorrere dal medesimo anno  2014.  Il  recupero  del  maggior gettito, come risultante per ciascun comune a  seguito  dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, e' operato,  per  i  comuni delle Regioni  a  statuto  ordinario  e  delle  Regioni  Siciliana  e Sardegna, con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle  province  autonome  di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214


News inserita il 27/05/2014 alle 15:55

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