Con il D.Lgs. del 4 aprile 2006 n. 159 pubblicato sulla GU n. 99 del 29 aprile 2006 SO n. 105 sono state apportate modifiche al precedente D.Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82. L'art. 19 del D.Lgs. del 4 aprile 2006 modifica sostanzialmente la data di entrata in vigore dell'obbligo di utilizzo della P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) e dell'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica istituzionale (es.: ragioneria@comune.xxx.to.it) a partire dal 1° settembre 2006.
Lo scopo dell'utilizzo della PEC, consiste nell'interscambio di informazioni sia tra pubbliche amministrazioni sia tra i cittadini e le pubbliche amministrazioni locali.
Qualora un qualsiasi soggetto che si vede negare l'opportunità di comunicare mediante posta elettronica con una pubblica amministrazione ha la facoltà di rivolgersi al giudice amministrativo al fine di obbligare l'Ente al rispetto della legge.
La ns. Società è in grado di fornire l'attivazione sia delle caselle di posta elettronica istituzionale sia le caselle di PEC.
Le modifiche all'art.47 del D.L. 7 Marzo 2005, n.° 82 (sull'art. 19) espongono quanto segue:
Al comma 3 dell'articolo 47, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: «Entro ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro otto mesi».
Ciò porta a pensare ad una scadenza per l'adozione della PEC entro il 1° settembre 2006.
COSTI:
in alternativa:
Ricordiamo che l'elenco degli Enti Certificatori è disponibile sul sito del CNIPA e più precisamente all'indirizzo sotto indicato:
Sito del CNIPA
News inserita il 22/07/2006 alle 09:00