Di seguito riportiamo lo stralcio dell'art. 1 comma 161 della Finanziaria 2007
Gli Enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchè all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, otificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati,, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del QUINTO anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Entro gli stessi termini devono essere contestateo irrogate le sanzioni amministrative TRIBUTARIE, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e succesive modificazioni.
News inserita il 04/01/2007 alle 09:00