VISTO l’art.1, comma n. 444 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato - legge di stabilità 2013”, si stabilisce quanto segue:
“Al comma 3 dell’articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte infine le seguenti parole: « con riferimento a squilibri di parte capitale. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2" (ndr. 30 settembre 2013);
News inserita il 27/05/2013 alle 18:58