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Proroga Trasmissione dati AVCP

Obblighi di trasmissione delle informazioni all’Avcp

Posticipato al 31 gennaio 2014 il termine previsto per la trasmissione all’Autorità dei dati e delle informazioni (art.1 c. 32 L. n. 190/2012).
Emanato il Comunicato del Presidente “Chiarimenti in merito alla deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 (Prime indicazioni sull’assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 90/2012).”

 O-O

Chiarimenti in merito  alla deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 (Prime indicazioni  sull’assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni  all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e  forniture, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n.
190/2012).

Alla luce del complesso iter  normativo, iniziato con l’entrata in vigore della legge 190 del 2012 (28  novembre 2012) e terminato da ultimo soltanto con l’adozione del d.lgs 33 del  2013 (20 aprile 2013)  il termine di  natura ordinatoria inizialmente previsto per la trasmissione all’AVCP dei dati  e delle informazioni di cui all’art. 1 comma 32 è da ritenersi posticipato al  31 gennaio 2014, dovendo riguardare tutte le procedure indette da dicembre 2012.
Ai fini di una più dettagliata e  completa indicazione  dei dati e delle informazioni da fornire ad  opera delle amministrazioni interessate si forniscono, altresì, i seguenti  chiarimenti concernenti le prime indicazioni operative già fornite nella  richiamata deliberazione n. 26/2013:

       
  • Le  procedure oggetto di pubblicazione sono quelle i cui bandi di gara sono stati  pubblicati a partire dal 1/12/2012 ovvero, le cui lettere di invito e/o  richieste di presentazione dell’offerta (nel caso di procedure senza previa  pubblicazione di bando) siano comunque successive a tale data. 
  • La  compilazione della tabella può essere anche soltanto parziale, ossia non  contenere tutte le ulteriori informazioni   della tabella di cui all’art. 3 comma 1.  
  • Per  “Elenco degli operatori invitati a presentare offerta” si intende l’elenco  degli operatori  che hanno presentato  offerta (e quindi tutti i
    partecipanti in caso di procedura aperta e di quelli  invitati a seguito di procedura ristretta o negoziata).  
  • Per  “Importo delle somme liquidate”, considerata la finalità della legge,  deve intendersi l’importo complessivo delle  somme erogate dalla stazione appaltante annualmente ed incrementate di anno in  anno fino alla conclusione dell’appalto.  
  • Per “Data  di ultimazione lavori, servizi, forniture” deve intendersi la data di  ultimazione  contrattualmente prevista ed  eventualmente prorogata o posticipata  in  virtù di successivi atti contrattuali.  
  • Nel caso  in cui la stazione appaltante, per una data annualità, non abbia alcun  contratto da pubblicare ai sensi della normativa dovrà in ogni caso pubblicare  all’indirizzo trasmesso all’Autorità un tracciato XML vuoto rispondente alle  specifiche tecniche di cui all’allegato tecnico al Comunicato del Presidente  del 22 maggio 2013.  
  • Nel caso  di gara andata deserta devono comunque essere indicate le sezioni “Elenco dei  soggetti che hanno presentato offerta ed Aggiudicatario”, lasciandole vuote.  Nel caso di gara senza esito a seguito di offerte non congrue andrà compilata  la sola sezione “Elenco dei soggetti” che hanno presentato offerta ed indicata  comunque la sezione “Aggiudicatario”, lasciandola vuota.

Fonte: AVCP

 

Commenti: meglio tacere


News inserita il 13/06/2013 alle 19:17

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