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IUC - Stato dell'arte.

Come sempre, la ns. Azienda è in prima fila nella formazione, assistenza e sostegno ai Comuni per le novità normative.

Oggi ci troviamo davanti alla nuova IUC Tributo con tre teste che pesca dal passato la patrimoniale (IMU), il Servizio Rifiuti (Tari) e l'addizionale per i servizi indivisibili (Tasi).

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 (Suppl. ordinario n. 87) la legge 27 dicembre 2013 n. 147 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)".

All’articolo 1, commi 639 e seguenti, viene istituito un nuovo tributo denominato IUC (Imposta Unica Comunale).

La nuova imposta si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valoro e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La nuova IUC resta, comunque, una Service Tax che ingloba:

IMU: tassa sugli immobili,
Tari: tassa sui rifiuti,
Tasi: imposta sui servizi indivisibili dei Comuni.

IUC

Per l'applicazione della TARI vengono considerate le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
Viene ammorbidito il concetto previsto nella precedente formulazione rispetto al quale la struttura della TARI avrebbe riflesso pedissequamente la precedente formulazione della TARES (e, quindi, della vecchia TIA), riproponendo tariffe determinate sulla base di coefficienti di produzione potenziali e non sui reali quantitativi di rifiuti prodotti.

Viene specificato, infatti, che il riferimento al cd. metodo normalizzato, previsto dal DPR 158/99, possa essere una possibilità per i Comuni ma non l'unica strada. La Tari potrà essere determinata, infatti, anche con criteri tariffari alternativi al DPR 158/99 cioè in base alle quantità e qualità medie di rifiuti prodotti o ai coefficienti di produttività, fermo restando il principio "chi inquina paga". Si tratta degli stessi criteri previsti nella formulazione precedente solo che in questo caso il legislatore ha opportunamente chiarito che sono alternativi al DPR 158/99. Il comune può prevedere, inoltre, riduzioni tariffarie per alcune fattispecie (abitazioni con unico occupante o ad uso limitato, abitazioni rurale etc), sino al totale esonero, diversamente dalla precedente disciplina che prevedeva un limite percentuale. Positiva la previsione, innovativa, che consente al comune di coprire le eventuali ulteriori agevolazioni o riduzioni anche attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

Il riferimento al DPR 158/99 rimane, però, la strada che realisticamente i comuni percorreranno mantenendo i vecchi criteri di produzione "presuntiva" che rischiano di tradursi in condizioni di costo estremamente diversificate sul territorio a parità di attività economica. 

 INTERESSANTE:

Scarica il documento contenente l'estratto della
norma di riferimento IUC (arricchita e commentata) e
lo schema riassuntivo che prova in una pagina a dare un'immagine VISIVA del nuovo Tributo

Scarica qui il PDF --> pdf_p.gif

 

Ricordiamo anche che la ns. Azienda proporrà gratuitamente a tutti i Clienti un percorso di lavoro per strutturare gli elementi per il calcolo della Tasi ed anche SIA un Servizio di affiancamento (mano nella mano), sia un Service complessivo (chiavi in mano).

In questi giorni siamo in piena analisi degli strumenti per poter superare agevolmente anche questo nuovo ostacolo !!

Sarà ns. cura avvisare tutti nelle prossime settimane.

Chi non fosse ns. Cliente, ed ugualmente fosse interessato a partecipare / aderire / valutare a questa iniziativa, ci contatti via mail all'indirizzo info@sireinformatica.it

Manca quindi, ancora una volta, la volontà di instaurare in via prioritaria un legame diretto tra produzione del rifiuto e spesa, secondo il principio comunitario del "chi inquina paga", mentre vengono mantenuti i vecchi criteri di produzione "presuntiva" che si sono costantemente tradotti  in condizioni di costo estremamente diversificate sul territorio a parità di attività economica.

Si continua a riscontrare, inoltre, la carenza di criteri oggettivi per la definizione dei costi del servizio anche se un piccolo passo in vanti è stato fatto visto che il comma 446 fa un esplicito riferimento ai fabbisogni standard a cui il comune deve riferirsi nella determinazione dei costi del servizio ma questo solo a partire dal 2016. Continuano invece a rimanere totalmente assenti criteri per l'oggettiva allocazione tra parte fissa e parte variabile, tra componente domestica e non domestica, e di misure capaci di tenere in debito conto anche aspetti riguardanti la stagionalità delle attività ricettive e commerciali.
Analogamente al regime TARES, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa previgente.

Resta la possibilità, per il comune, di determinare ulteriori agevolazioni e riduzioni. Positiva la previsione, innovativa, che consente al comune di coprire le eventuali agevolazioni o riduzioni anche attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

Viene poi previsto che, con Regolamento da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, saranno stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, al fine di attuare un modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti.

Viene infine data la possibilità, per quei comuni che hanno adottato sistemi di misurazione puntuale  della quantità di rifiuti conferiti di prevedere, in luogo della TARI, e con apposito regolamento,  l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva.

Fonte dell'articolo: Il Sole 24 Ore


News inserita il 13/01/2014 alle 08:58

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