Anche per il triennio che va dal 2015 al 2017, l’indennità di vacanza contrattuale che può essere corrisposta al personale dipendente è quella che è stata riconosciuta alla data del 31 dicembre 2013. Questa, a sua volta, risulta essere pari all’importo che viene pagato dal 1° luglio 2010.
Tale disposizione è prevista dall'art.1 comma 452 della legge n.147 del 27 dicembre 2013.
Il comma citato prevede quanto segue:
"Per gli anni 2015-2017, l'indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefìci complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella in godimento al 31 dicembre 2013 ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni."