L’imminente avvio della “Anagrafe nazionale della popolazione residente” (Anpr) ha richiesto l’adeguamento di alcune disposizioni contenute nel “Regolamento anagrafico della popolazione residente” di cui al Dpr. n. 223/89. Allo scopo, è stato emanato il Dpr. n. 126 del 17 luglio 2015, pubblicato nella G.U. n. 188 del 14 agosto 2015, che adegua appunto i contenuti del Regolamento alla disciplina istitutiva dell’Anpr di cui al Dpcm. n. 194/14.
Il nuovo Regolamento adottato abroga gli artt. 8, 9, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 e 57 del citato Dpr. n. 223/89.
E’ opportuno però evidenziare che – sebbene il Dpr. in commento sia entrato in vigore il 15 agosto scorso – i Comuni che non sono ancora transitati nell’Anpr dovranno continuare a fare riferimento alle norme previgenti, comprese quelle abrogate, fino a che il subentro della nuova Anagrafe non sarà stato ultimato. Alla luce delle modifiche apportate, i certificati anagrafici non dovranno più necessariamente essere richiesti agli Ufficiali d’Anagrafe del proprio Comune ma anche presso altre Amministrazioni, diverse da quella in cui risiede il richiedente. Nell’ottica, ormai consolidata su più fronti, di procedere spediti verso la digitalizzazione e dematerializzazione, le schede individuali, di famiglia e di convivenza, possono ormai essere prodotte e conservate soltanto in formato elettronico. |
L’art. 10-bis, aggiunto ex novo, disciplina i soggetti per i quali non deve essere disposta (ne’ d’ufficio, ne’ su richiesta degli interessati) la mutazione anagrafica, per trasferimento di residenza:
a) militari di leva, di carriera, o che abbiano, comunque, contratto una ferma, dipendenti pubblici, personale dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento;
b) ricoverati in Istituti di cura, di qualsiasi natura, purché la permanenza nel Comune non superi i due anni, a decorrere dal giorno dell’allontanamento dal Comune di iscrizione anagrafica;
c) detenuti in attesa di giudizio.
Un’eccezione è però prevista dal successivo comma 2, secondo il quale, laddove la residenza di una famiglia muti mentre uno dei componenti si trova in una delle situazioni appena descritte (es. si trova in carcere), anche la residenza del membro assente sia trasferita insieme alle altre.
Tra le altre procedure oggetto di modifica segnaliamo: le iscrizioni anagrafiche; le comunicazioni relative alla celebrazioni di matrimonio; le rilevazioni statistiche sulla popolazione residente, gli accertamenti sulle dichiarazioni rese e l’eventuale ripristino della situazione precedente.
Fonte: http://www.entilocali-online.it
News inserita il 13/04/2016 alle 17:33