Alla luce delle recenti pronunce delle Commissioni Tributarie Regionali, gli Enti locali non sono tenuti al pagamento della tassa di concessione governativa per i servizi di telefonia mobile per due ordini di motivi, di carattere soggettivo il primo, oggettivo il secondo.
Motivo di carattere soggettivo.
I Comuni, in quanto Enti Locali (art. 114 Costituzione), sono Pubbliche Amministrazioni (art. 1 del D.lgs n. 165/2001), come tali, sono escluse dall’assoggettamento all’imposta.
Tale orientamento, espresso dalla CTR di Verona nelle sentenze n. 102/10/09 del 19/10/09 e n. 100/10/09 del 16/11/2009, è confermato dalla CTR di Perugia nella sentenza del 15/02/2011 n. 37 e dalla CTR del Veneto nella sentenza n. 5 del 10/01/011 (la quale, a sua volta, conferma numerose altre sentenze delle Commissioni Tributarie Provinciali di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia favorevoli ai Comuni).
Sulla base di queste pronunce sono stai già accolti numerosi ricorsi promossi dei Comuni contro provvedimenti della Agenzia delle Entrate di diniego di istanze di rimborso di quanto versato a titolo di imposta governativa.
Motivo di carattere oggettivo.
Nell’attuale sistema normativo è del tutto assente il presupposto legislativo che legittimi
l’imposizione della tassa di concessione governativa sugli abbonamenti di telefonia mobile. L’art. 218, comma 1, lettera “s)” del D. Lgs. n. 259/03 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche, recependo il principio comunitario della liberalizzazione delle telecomunicazioni, ha espressamente abrogato, con effetto dal 16 settembre 2003, l’art. 318 del D.P.R. n. 156/1973 al quale fa riferimento l’art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972 che risulta, pertanto, implicitamente abrogata.
Il rimborso è commisurato a quanto effettivamente pagato (servono dunque le fatture del servizio radiomobile) e, cioè, €. 12,91 per ciascun mese, per ciascuna utenza cellulare in abbonamento.
Per quanto riguarda il periodo rimborsabile, esistono due orientamenti:
Alla richiesta di rimborso (da inoltrare all’Agenzia delle Entrate), suggeriamo di aggiungere anche istanza al gestore telefonico di non applicare più la tcg per il futuro.
Il ns. storico partner "Studio Ramello" si sta' occupando, anche attraverso la ns. azienda, di raccogliere le adesioni dei vari Enti, in modo da giungere ad una sorta di “class action”.
Lo stesso si propone di seguire la pratica con sistema “success fee” ovverossia:
il cliente sostiene unicamente i costi “vivi” di bollo e postali MENTRE il compenso sarà a risultato, in misura percentuale rispetto agli importi effettivamente rimborsati.
Trattasi di un servizio a carattere legale a tutti gli effetti e, dunque, non necessita di alcuna gara per l’affidamento.
Pensiamo che anche questa attività a costo praticamente a 0, sia fortemente gradita da tutti i ns. Clienti.
News inserita il 27/05/2011 alle 11:31