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Scaldiamo i motori: Armonizzazione dei bilanci (D.L. 118/2011)

In virtù del fatto che i piccoli/medi Comuni attendevano con ansia, finalmente, qualche cambiamento, qualche novità ed adempimento, visto che oggettivamente non si sà più cosa inventare per far arrivare le 14.00 (o comunque l'orario di fine giornata lavorativa), ecco la programmata "nuova contabilità". 

Polemiche a parte (il feed back dei lettori delle ns. news, condividono ed apprezzano alcune frasi ironiche), di seguito un articolo interessante e ben fatto recuperato dal sito del federalismo.SSPa.

Cogliamo l'occasione per informare che stiamo organizzando tra Giugno e Settembre alcuni appuntamenti per "entrare nel merito" dello scenario della nuova materia e proporremo la collaudata soluzione "start up + service" già vista in varie occasioni (censimento, ICI->IMU, Tarsu->Tia, ecc.).

 

Il d.lgs. 118/2011 sull’armonizzazione dei bilanci si articola in tre distinti Titoli.

Il Titolo I, relativo ai principi contabili generali ed applicati per le Regioni, le Province autonome e gli enti locali, e i loro enti strumentali (esclusi gli enti sanitari), definisce la struttura degli strumenti contabili al fine di assicurare la tutela dell’unità economica della Repubblica. In particolare, per garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto i diversi profili finanziario, economico e patrimoniale, il decreto promuove il ricorso ad un sistema omogeneo di contabilità economico-patrimoniale. I principi contabili generali al cui rispetto sono tenuti le Regioni, gli enti locali e i loro enti strumentali sono sinteticamente enunciati nell’Allegato 1 al decreto, che costituisce parte integrante del provvedimento. Altri principi contabili applicati saranno introdotti successivamente, alla fine del periodo della sperimentazione biennale. Il piano dei conti integrato oltre a rappresentare uno strumento strategico per il consolidamento e il monitoraggio dei conti pubblici, garantisce altresì un migliore raccordo dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali. La programmazione, la previsione e la rendicontazione contabile sono demandate al sistema di bilancio. Infine i comuni schemi di bilancio finanziari, economici, patrimoniali e consolidati, con una metodologia unitaria di classificazione delle spese e delle entrate, sono volti a sostenere la trasparenza e un raffronto semplificato dei dati di bilancio. Le disposizioni del Titolo I si applicano dal 2014 [1].

Il Titolo II del d.lgs. 118/2011 attiene ai principi contabili per il settore sanitario. Al fine di assicurare l’uniformità dei conti sanitari degli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al servizio sanitario nazionale, viene perseguito il confronto immediato fra le entrate e le spese e la verifica delle ulteriori risorse a disposizione delle Regioni. Oltre ad indicazioni concernenti l’articolazione delle entrate e delle spese nella redazione dei bilanci, l’individuazione del centro di responsabilità deputato a salvaguardare il processo di armonizzazione dei sistemi contabili presso ogni Regione e ogni ente sanitario, il legislatore decreta l’accensione di conti intestati alla sanità, al fine di promuovere maggiore trasparenza nella gestione dei flussi di cassa. Altre norme riguardano le scritture contabili – i libri contabili, il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio (con indicazioni anche relative ai documenti che corredano i bilanci, ai tempi e alle modalità di adozione e di approvazione) – i criteri di valutazione e di destinazione di specifiche voci di bilancio, e il consolidamento dei bilanci delle Regioni in gestione sanitaria accentrata presso la Regione e degli enti sanitari. Le disposizioni del Titolo II si applicano dal 2012.

Il Titolo III regolamenta le disposizioni finali e transitorie ed in particolare definisce le misure relative alla sperimentazione biennale che verrà avviata a decorrere dal 2012 presso alcune amministrazioni rappresentative, al fine di valutare la rispondenza dell’assetto contabile disciplinato dal Titolo I del decreto alle esigenze conoscitive della finanza pubblica. In base all’esito della sperimentazione e alle criticità emerse nel biennio, saranno emanati decreti integrativi per rendere più efficace il processo di armonizzazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti strumentali.


[1] La decorrenza e le modalità di applicazione della disciplina contenuta nel d.lgs. 118/2011 al Titolo I nei confronti delle Regioni a statuto speciale, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali ubicati nel loro territorio sono disciplinate dalla legge delega sul federalismo fiscale. Tuttavia, se entro 6 mesi dall’entrata in vigore dei decreti successivi alla sperimentazione biennale, non sono concluse le procedure previste dalla l. 42/2009, sino al completamento delle procedure stesse, le disposizioni del d.lgs. 118/2011 e dei decreti successivi alla sperimentazione si applicano anche a questi enti territoriali.


News inserita il 25/05/2013 alle 11:20

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