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AVCP: Adempimento pubblicazione dati ex art. 1 comma 32 Legge 190/2012.

L’invio all’Autorità della comunicazione attestante  l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’art. 1 comma 32 della Legge  190/2012 si intende assolto esclusivamente mediante l’utilizzo dell’apposito  modulo messo a disposizione nella sezione Servizi ad accesso libero –  Modulistica del portale istituzionale dell’Autorità http://avcp.it, nel rispetto delle istruzioni riportate nel modulo medesimo.

Saranno  accettati esclusivamente i moduli provenienti da un indirizzo di PEC della  stazione appaltante e indirizzati all’indirizzo PEC dedicato comunicazioni@pec.avcp.it.
Ciascuno dei  soggetti individuati all’art. 2 comma 1 della Deliberazione è tenuto all’invio  di un’unica comunicazione, riferita al proprio codice fiscale. Eventuali  rettifiche della URL di pubblicazione potranno essere gestite con successive  trasmissioni stesso mezzo. Sarà in ogni caso ritenuta valida l’ultima  comunicazione ricevuta in ordine di tempo, alla data in cui l’Autorità eseguirà  le verifiche di competenza.
 avcp_identity.jpg

 L’Autorità  ha individuato nel formato XML lo standard aperto da utilizzare per la  pubblicazione definendo altresì, nell’allegato tecnico al presente Comunicato,  gli schemi XSD che i soggetti di cui all’art. 2 comma 1 della Deliberazione  sono chiamati a rispettare per la pubblicazione. 

Saranno  accettati esclusivamente i moduli provenienti da un indirizzo di PEC della  stazione appaltante e indirizzati all’indirizzo PEC dedicato comunicazioni@pec.avcp.it.
Ciascuno dei  soggetti individuati all’art. 2 comma 1 della Deliberazione è tenuto all’invio  di un’unica comunicazione, riferita al proprio codice fiscale. Eventuali  rettifiche della URL di pubblicazione potranno essere gestite con successive  trasmissioni stesso mezzo. Sarà in ogni caso ritenuta valida l’ultima  comunicazione ricevuta in ordine di tempo, alla data in cui l’Autorità eseguirà  le verifiche di competenza.
L’Autorità  ha individuato nel formato XML lo standard aperto da utilizzare per la  pubblicazione definendo altresì, nell’allegato tecnico al presente Comunicato,  gli schemi XSD che i soggetti di cui all’art. 2 comma 1 della Deliberazione  sono chiamati a rispettare per la pubblicazione.
La licenza  d’uso applicata ai file pubblicati sui propri siti istituzionali dai soggetti  di cui all’art. 2 comma 1 della Deliberazione, non potrà in nessun caso  prevedere limitazioni rispetto a quanto stabilito dalla Legge 190/2012 ovvero  la possibilità di scaricare liberamente, analizzare e rielaborare, anche a fini  statistici, i dati informatici.

L’applicazione di licenze d’uso eventualmente  più restrittive si intenderà in ogni caso caso superato dalle finalità della  norma.

I soggetti  di cui all’art. 2 comma 1 della Deliberazione sono tenuti a garantire la  disponibilità nel tempo, alla URL riportata nel modello di comunicazione di avvenuto adempimento, dei dati pubblicati con le modalità stabilite nel presente Comunicato.

Tra il 1 febbraio e il 30 aprile di ciascun anno,  l’Autorità eseguirà da un minimo di due a un massimo di cinque tentativi di  accesso automatizzato agli indirizzi comunicati;
i tentativi saranno eseguiti  nell’arco delle 24 ore a distanza non inferiore a
72 ore l’uno dall’altro.  L’indisponibilità della risorsa a tutti i tentativi di accesso sarà equiparata  ad omessa pubblicazione e, in quanto tale, oggetto di segnalazione alla Corte  dei Conti ai sensi dell’art. 1 comma 32 della Legge
190/2012. Analogamente per  il mancato rispetto di una qualunque delle regole stabilite nella  Deliberazione, nel presente Comunicato e nei rispettivi
allegati tecnici.

Documenti:

pdf_p.gif La norma 190/2012 (leggere il comma 32 dell'art. 1)

pdf_p.gif La delibera n.° 26 del 22 Maggio 2013

pdf_p.gif Le specifiche tecniche (del 30 Maggio 2013 !!!! 10 gg. fa' !!!)

pdf_p.gif Il modello di invio PEC

Per agevolare LA PREPARAZIONE DEI DATI (IMPORTANTE: NON è il file XML !!!) forniamo a tutti gratuitamente i seguenti fogli di calcolo (ODS = Open office e XLS = excel vecchia versione .. per non creare problemi a nessuno):

excel_p.gif Il file ODS per il data entry dei dati 2012

excel_p.gif Il file XLS per il data entry dei dati 2012

I file, eventualmente trasformati in CSV, potranno essere importati in convertitori di cui successivamente illustriamo le peculiarità.

Le soluzioni che la ns. Azienda pensa di adottare sono 2:

  1. Soluzione  strutturata ed integrata con i gestionali (in fase di analisi, dato che le specifiche tecniche sono uscite solo pochi gg. fa' in un periodo di trambusto legate a scadenze Tributarie, finanziarie, ecc.)
  2. Soluzione "ASP" manuale di creazione del file XML.

Ricordiamo che i ns. siti internet sono predisposti per la messa in pubblicazione di detti file.

Due note sulle scadenze:

art.6

"Disposizioni transitorie e finali    

    1. In sede di prima applicazione, ai fini della vigilanza        sull’adempimento dell’obbligo di pubblicazione dei dati in         formato aperto i soggetti di cui all’articolo 2 sono tenuti a:
             
      1.          
      2. trasmettere all’Autorità, entro il 15 giugno 2013, mediante PEC all'indirizzo comunicazioni@pec.avcp.it, unacomunicazione attestante l’avvenuto adempimento. Tale comunicazione deve riportare obbligatoriamente nella mail i riferimenti a: codice fiscale della Stazione Appaltante e
        URL di pubblicazione delle informazioni di cui all’articolo 3 in formato digitale standard aperto;
      3.            

   [...]
Quindi, entro il 15 giugno gli enti dovranno inviare la comunicazione di aver adempiuto all'obbligo.

    

    
Sempre dall'AVCP, il comunicato del Presidente del 22 maggio 2013 riporta nella sua parte conclusiva     

    [...]

 
"Tra il 1 febbraio e il 30 aprile di ciascun anno, l’Autorità eseguirà da un minimo di due a un massimo di cinque       tentativi di  accesso automatizzato agli indirizzi comunicati; itentativi saranno eseguiti  nell’arco delle 24 ore a distanza non inferiore a 72 ore l’uno dall’altro.  L’indisponibilità della       risorsa a tutti i tentativi di accesso sarà equiparata ad omessa pubblicazione e, in quanto tale, oggetto di segnalazione alla Corte  dei Conti ai sensi dell’art. 1 comma 32 della Legge 190/2012.
Analogamente per  il mancato rispetto di una qualunque delle regole stabilite nella  Deliberazione, nel presente Comunicato e nei rispettivi allegati tecnici."
   

Considerato che questo è il primo anno di applicazione il periodo è stato prorogato con inizio il 30 giugno 2013 per quest'anno.


News inserita il 10/06/2013 alle 17:18

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