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Da possibilita' a boomerang: Impossibile lo stop alla Tarsu

Nel 2013 i Comuni possono applicare sei diverse forme di prelievo sui rifiuti. È questo il quadro che emerge dopo l'approvazione della legge 124/2013.

 

Ma a 10 giorni dall'adozione dei bilanci sono ancora molti gli enti che non hanno deciso cosa fare, in attesa di chiarimenti ufficiali che forse non arriveranno mai.

Come la risoluzione ministeriale che avrebbe dovuto stoppare i Comuni con i bilanci già approvati, cioè quelli più efficienti ma penalizzati dall'impossibilità di tornare indietro.

Oppure come l'intervento urgente del Governo, chiesto da più parti anche alla luce degli ulteriori dubbi alimentati dalla recente risposta del sottosegretario alle Finanze (si veda Il Sole 24 Ore del 14 novembre), che mette in discussione la possibilità di riapplicare i vecchi prelievi (Tarsu, Tia1, Tia2).

Salvo poi affermare, in altra risposta, che i Comuni passati alla Tarsu possono utilizzare gli stessi codici tributo della Tares.

boomerang.jpg

Prosegui a leggere sul sito Il Sole 24 Ore

 

Le opzioni (ad oggi):

01 | TARES ORDINARIA

Si applica integralmente la disciplina contenuta nell'articolo 14 del Dl 201/2011, articolando le tariffe in base ai criteri del Dpr 158/1999 (metodo normalizzato)

02 | TARES «DEROGATA»

È possibile derogare la disciplina ordinaria introducendo criteri alternativi: 1) quantità e qualità medie di rifiuti; 2) appositi coefficienti di produttività

03 | TARES «SEMPLIFICATA»

Prevista dall'articolo 5, comma 4-quater della legge 124/2013, si definisce "Tares", ma nella sostanza si tratta di determinare costi e tariffe con gli stessi criteri del 2012 (Tarsu, Tia1, Tia2)

04 | TARSU

Si può applicare la disciplina della tassa rifiuti, senza necessità di coprire integralmente i costi del servizio

05 | TIA 1

Si può applicare il regolamento comunale sulla Tia 1 (prelievo tributario), disciplinata dall'articolo 49 del Dlgs 22/1997, con copertura integrale dei costi del servizio

06 | TIA 2

In questo caso si applica il regolamento dell'ente sulla Tia 2 (entrata extratributaria), prevista dall'articolo 238 del Dlgs 152/2006; come per la Tia 1, è prevista la copertura integrale dei costi del servizio di igiene urbana


News inserita il 19/11/2013 alle 08:13

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