90 giorni prima della scadenza del mandato (salvo riduzioni o altre proroghe / deroghe), i Sindaci dovranno predisporre un documento (tecnico) chiamato Relazione di Fine Mandato Comunale secondo quanto sancito dall'Art. 4 del D.L. 6 Settembre 2011 n. 149 (sulla base di modelli ministeriali approvati). Gran parte delle informazioni sono reperibili nella Contabilità Finanziaria (uscirà entro breve un Software utile che agevolerà i ns. Clienti all'adempimento) e poco spazio si dovrebbe lasciare a arricchimenti tecnici e grafici della documentazione approvata dal Decreto del Ministro dell'Interno (di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze) all'Allegato A (leggi il Decreto ). |
Il rischio, infatti, potrebbe trovare l'Amministratore uscente, soprattutto se aiutati da aziende esterne, nell'imbarazzante posizione di vedersi imputata la sottile accusa di utilizzare risorse comunali non tanto per la redazione del documento in sè, quanto per l'attività finalizzata a promozione per fini elettorali per se o per la propria parte politica.
Quadro normativo della Relazione di Fine Mandato.
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Nello specifico riportiamo l'art. citato per un'immediata presa visione della problematica:
Art. 4
Relazione di fine mandato provinciale e comunale
1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unita' economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato.
2. La relazione di fine mandato ((, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale,)) e' sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato.
Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nello stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale ((, se insediato,)) istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e degli enti locali.
Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per quanto di propria competenza, la conformita' di quanto esposto nella relazione di fine mandato con i dati finanziari in proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire dagli enti locali alla banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed invia, entro venti giorni, apposito rapporto al presidente della provincia o al sindaco.
Il rapporto e la relazione di fine mandato sono pubblicati sul sito istituzionale della provincia o del comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto del citato Tavolo tecnico interistituzionale da parte del presidente della provincia o del sindaco.
Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal presidente della provincia o dal sindaco alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. Il Tavolo tecnico interistituzionale ((, se insediato,)) invia quindi al presidente della provincia o al sindaco il rapporto di cui al comma 2 entro quindici giorni. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati in fine sul sito istituzionale della provincia o del comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto da parte del citato Tavolo tecnico interistituzionale. ((3-bis. La relazione di cui ai commi 2 e 3 e' trasmessa, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presidente della provincia o del sindaco, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti)).
4. La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attivita' normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:
a) sistema ed esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realta' rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualita-costi;
f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.
5. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonche' una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
((In caso di mancata adozione dell'atto di cui al primo periodo, il presidente della provincia o il sindaco sono comunque tenuti a predisporre la relazione di fine mandato secondo i criteri di cui al comma 4)). ((6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale e' ridotto della meta', con riferimento alle tre successive mensilita', rispettivamente, l'importo dell'indennita' di mandato e degli emolumenti. Il sindaco e', inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente)).
News inserita il 31/01/2014 alle 16:40