Certificazione tempi Medi di pagamenti
E' uscita la circolare 9 / 2014.
OGGETTO: Certificazione relativa alla comunicazione da parte delle province e dei comuni del tempo medio dei pagamenti effettuati nell’anno 2013 e del valore degli acquisti di beni e servizi sostenuti nel medesimo anno relativi ai codici SIOPE indicati nella tabella B del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66.
Chiarimenti interpretativi e risposte alle domande più frequenti (FAQ).
Con Circolare n. 8/F.L. in data 8 maggio 2014, è stata data notizia dell’avvenuta approvazione, con decreto dirigenziale, del modello che le province ed i comuni sono tenuti ad utilizzare per la comunicazione:
- del tempo medio dei pagamenti effettuati nell’anno 2013;
- del valore degli acquisti di beni e servizi sostenuti nello stesso anno, relativi ai codici SIOPE indicati nella tabella B del decreto legge 66/2014, riferiti a spese correnti.
Al riguardo, in considerazione delle numerose richieste di chiarimenti e precisazioni pervenute, con la presente circolare della Direzione Centrale della Finanza Locale, emanata d’intesa con la Ragioneria Generale dello Stato, si forniscono alcune risposte alle domande formulate più frequentemente, al fine di agevolare la tempestiva e corretta compilazione del modello di certificazione richiesto.
- A -Tempo medio dei pagamenti
- Il triennio che viene preso in riferimento per determinare la riduzione della spesa per l’anno 2014 è il triennio 2011 – 2012 – 2013.
- L’ultimo anno che viene preso in considerazione per il calcolo dei ritardi nei pagamenti è l’anno 2013.
- La certificazione deve essere inviata anche da parte degli enti locali delle Regioni a statuto speciale Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ai soli fini conoscitivi, in quanto, ai sensi dell’art. 46 del D.L. n. 66/2014 gli enti stessi già assicurano uno specifico contributo alla finanza pubblica.
- I PAGAMENTI da prendere in considerazione riguardano sia gli impegni in conto competenza dell’anno 2013 che quelli in conto RESIDUI degli anni precedenti, prevalendo il principio di cassa.
- NON devono essere invece presi in considerazione gli impegni assunti per acquisti di beni e forniture di servizi per i quali durante l’anno 2013 non è stato ancora effettuato il pagamento.
- Per calcolare il tempo relativo a ciascun pagamento effettuato nell’anno 2013 occorre determinare per ogni operazione il periodo intercorso dalla data di ricevimento della fattura (ovvero dalla data considerata dall’articolo 4, comma 2, del D. Lg.vo 9 ottobre 2002, n. 231, come rilevante per la decorrenza degli interessi di mora) e l’emissione del corrispondente mandato di pagamento.
Il dato temporale riferito al singolo pagamento sarà espresso con il segno più in caso di ritardo, con il segno meno in caso di pagamento tempestivo. Il dato sarà pari a zero, nel caso di pagamento nel giorno di scadenza
- Il tempo medio dei pagamenti, che ciascun ente locale dovrà certificare, sarà definito pertanto in misura corrispondente al rapporto tra la somma delle differenze dei singoli tempi di pagamento ed il numero complessivo delle transazioni commerciali, riferite ai 45 codici SIOPE individuati nella Tabella A allegata al D.L. n. 66/2014.
La dizione “tempi medi di pagamento” va pertanto letta - come desumibile da quanto specificato nelle modalità di calcolo indicate nella norma - rispetto al termine indicato dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231 (30 giorni, in via ordinaria).
Di seguito un esempio numerico per chiarire l’applicazione corretta della norma:
- La tipologia di spese riguarda solo SPESE CORRENTI e non anche quelle in CONTO CAPITALE, come si evince dalla codifica SIOPE.
- Nel computo del tempo relativo a ciascun pagamento effettuato nell’anno 2013 possono essere esclusi gli eventuali RITARDI dovuti a casi specifici di RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE, ovvero per quei periodi in cui l'impossibilità della fornitura di beni o della prestazione di servizi derivi da causa non addebitabile all’ente locale, seguendo la generale previsione di cui all’art. 3 D.Leg.vo n. 231-2002.
- B - Valore degli acquisti di beni e servizi
- Per determinare il valore degli acquisti occorre fare riferimento esclusivamente agli importi per i quali sono stati emessi i mandati di pagamento.
- In caso di contratti pluriennali, si deve computare soltanto il valore riferito ai pagamenti effettuati nell’anno 2013;
- Gli acquisti effettuati tramite il M.E.P.A. gestito da Consip S.p.A. o altro mercato elettronico gestito da centrale di committenza regionale - istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - vanno indicati al punto 2. della certificazione, analogamente a qualunque acquisto effettuato ricorrendo agli strumenti di acquisto (Convenzioni, Accordi Quadro, SDAPA - Sistema Dinamico d’Acquisto, Gare in ASP, Gare su delega) gestiti e messi a disposizione dai suddetti soggetti.
- Gli acquisti che siano stati effettuati ricorrendo a diverse procedure d’asta, con prezzi base comunque inferiori a quelli Consip, NON debbono essere indicati al punto 2. della certificazione, nella seconda colonna.
News inserita il 19/05/2014 alle 13:15
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