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FATTURE: Decorrenza degli interessi moratori

A seguito di ripetute richieste alla ns. hot line, si ricorda che le decorrenze degli interessi moratori sulle fatture sono regolamentate dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002 sotto riportato:

 

 Art. 4
            (( (Decorrenza degli interessi moratori). ))

  1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria  la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
  2. Salvo quanto previsto  dai  commi  3,  4  e  5,  ai  fini  della decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini:
        a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del  debitore della  fattura  o  di  una  richiesta  di  pagamento   di   contenuto equivalente. Non  hanno  effetto  sulla  decorrenza  del  termine  le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
        b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle  merci  o  dalla data di prestazione dei servizi, quando  non  e'  certa  la  data  di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
        c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle  merci  o  dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve  la fattura o la richiesta equivalente di pagamento e' anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
        d) trenta giorni dalla data dell'accettazione  o  della  verifica eventualmente  previste  dalla  legge  o  dal   contratto   ai   fini dell'accertamento della conformita' della merce o  dei  servizi  alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura  o  la richiesta equivalente di pagamento in epoca  non  successiva  a  tale data.
  3. Nelle transazioni  commerciali  tra  imprese  le  parti  possono pattuire un termine per il  pagamento  superiore  rispetto  a  quello previsto dal comma 2. Termini superiori a  sessanta  giorni,  purche' non siano gravemente iniqui per il creditore ai  sensi  dell'articolo 7, devono essere pattuiti  espressamente.  La  clausola  relativa  al termine deve essere provata per iscritto.
  4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e' una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purche' in modo  espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma  2, quando  cio'  sia  giustificato  dalla  natura  o  dall'oggetto   del contratto  o  dalle  circostanze  esistenti  al  momento  della   sua conclusione. In ogni caso i termini di cui al  comma  2  non  possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa  al  termine deve essere provata per iscritto.
  5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati:
        a) per le imprese pubbliche  che  sono  tenute  al  rispetto  dei requisiti di trasparenza di cui al decreto  legislativo  11  novembre 2003, n. 333;
        b) per gli enti pubblici che forniscono  assistenza  sanitaria  e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.
  6. Quando  e'  prevista  una  procedura  diretta  ad  accertare  la conformita' della merce o dei servizi  al  contratto  essa  non  puo' avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della  consegna della  merce  o  della  prestazione  del  servizio,  salvo  che   sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purche' cio' non sia gravemente  iniquo  per il creditore ai sensi dell'articolo 7. L'accordo deve essere  provato per iscritto.
  7. Resta ferma la facolta' delle parti  di  concordare  termini  di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il  risarcimento  previsti  dal presente decreto  sono  calcolati  esclusivamente  sulla  base  degli importi scaduti.

News inserita il 15/08/2014 alle 09:51

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