L’art. 24-quater, comma 2, D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014 il 19 agosto u.s., obbliga tutte le pubbliche amministrazioni e società partecipate dalle pubbliche amministrazioni (in modo totalitario o prevalente) di comunicare all'Agenzia per l'Italia digitale l'elenco delle basi di dati in loro gestione e degli applicativi che le utilizzano.
Tale comunicazione deve avvenire entro il 18 settembre 2014 (trentesimo giorno dall’entrata in vigore della norma).
L’Agenzia per l’Italia Digitale ha messo a punto una procedura on line che – a partire dal 1° settembre 2014 – consentirà a tutti i soggetti interessati di trasmettere, in modo semplice, l’elenco delle basi dati in loro possesso.
Infatti, la trasmissione tempestiva e puntuale dell’elenco delle basi dati è adempimento cruciale per l’intero processo di digitalizzazione della PA italiana.
Si tratta di informazioni che non servono solo per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, ma sono necessarie alla realizzazione di un catalogo nazionale che consenta alle pubbliche amministrazioni di comunicare tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati mediante la cooperazione applicativa.
La comunicazione dell’elenco delle basi dati rappresenta quindi uno snodo di centrale importanza per l’attuazione di numerose disposizioni del CAD e dell’Agenda Digitale Italiana.
È quindi importante che i dati trasmessi ad AgID siano il più possibile completi ed aggiornati. Pertanto, nell’ottica di supportare le amministrazioni e facilitare il processo, l’Agenzia ha altresì predisposto le seguenti FAQ di ordine generale contenenti chiarimenti sull’adempimento richiesto.
Decreto Legge n. 90/2014, come convertito in Legge n. 114/2014
Frequently Asked Questions
1 - Quali sono i soggetti tenuti alla trasmissione dell’elenco delle basi dati e degli applicativi?
Come previsto dall’art. 24-quater D.L. n. 90/2014, sono tenuti all'adempimento tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del CAD, ovvero tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Di conseguenza, devono comunicare l’elenco delle basi dati in gestione tutte le amministrazioni dello Stato, ivi comprese le Scuole di ogni ordine e grado, le Istituzioni educative, le Aziende e le amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi e associazioni, le Istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio industria artigianato e agricoltura e loro associazioni; tutti gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale.
Sono altresì tenute alla trasmissione ad AgID dell’elenco tutte le società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'ISTAT .
Inoltre, va tenuto conto che la norma, espressamente rubricata come "servizi in rete e basi di dati delle pubbliche amministrazioni", è direttamente riconducibile al capo V del CAD. Pertanto è richiesto anche ai gestori di servizi pubblici e gli organismi di diritto pubblico (richiamati dall'articolo 2, comma 4, del CAD cui si applicano le disposizioni del suddetto capo V) di procedere alla comunicazione prevista dalla norma.
2 - Quali sono gli adempimenti da effettuare?
Amministrazioni e società partecipate devono procedere alla rilevazione di tutte le basi dati in loro gestione e degli applicativi che le utilizzano e, a partire dal 1° settembre 2014, alla comunicazione di questo elenco all’Agenzia per l’Italia Digitale.
La comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando il modello predisposto da AgID e secondo le modalità indicate sul sito http://www.agid.gov.it.
3 - Quali basi di dati devono essere inserite nell’elenco da trasmettere ad AgID?
La comunicazione prevista dalla norma deve riguardare tutte le basi di dati gestite dall'amministrazione per il perseguimento dei fini istituzionali, comprese quelle connesse al funzionamento dell'amministrazione stessa (personale, bilancio, ecc.).
Detta comunicazione riguarda le basi dati accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione in linea con quanto previsto dall'articolo 50 del CAD. Sono quindi escluse comunicazioni riguardanti archivi e/o infrastrutture di dati basate solo su supporto cartaceo.
Ciò stante, per tutte le basi di dati digitali va effettuata la comunicazione prevista dalla norma, seguendo le modalità di seguito riportate e tenendo presente la distinzione tra basi di dati territoriali (di cui all'articolo 59 del CAD) e non.
4 - Quali dati devono essere comunicati per ciascuna base di dati?
Per tutte le basi di dati non concernenti i dati territoriali, devono essere fornite le informazioni riportate nel documento "Set di informazioni che deve essere comunicato ad AgID per ciascuna base di dati non concernente i dati territoriali" disponibile nella sezione documentazione di questa pagina web.
Le informazioni dovranno essere fornite compilando puntualmente il modello reso disponibile a partire dal 1° settembre 2014 e successivamente, previa registrazione, caricandolo nell’apposita area riservata.
La comunicazione parziale o incompleta dei dati richiesti configura un inadempimento. AgID si riserva di richiedere integrazioni e chiarimenti al soggetto indicato quale referente dell’amministrazione all’atto della trasmissione dell’elenco.
5 - Cosa deve essere comunicato per le basi di dati territoriali?
Per i dati territoriali l'articolo 59 del CAD ha istituito presso AgID il Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), catalogo nazionale che raccoglie i descrittori (cc.dd. metadati) riguardanti i dati territoriali e i relativi servizi.
Per tali dati già sussiste l'obbligo di alimentare il succitato Repertorio, anche in funzione degli adempimenti di attuazione della direttiva INSPIRE e della relativa norma di recepimento (D. Lgs. n. 32/2010).
Pertanto, tenuto conto della necessità di evitare duplicazioni e considerata anche la speciale disciplina in materia dettata dal CAD, per i dati territoriali l'adempimento di cui all'art. 24-quater, co. 2, D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, deve essere effettuato utilizzando direttamente il Repertorio nazionale dei dati territoriali, sulla base delle regole tecniche a suo tempo definite con provvedimento (DM 10 novembre 2011) dell'allora Ministro per la PA e Innovazione, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e seguendo le indicazioni contenute nel Manuale RNDT relativo ai dati.
6 - Quali applicativi devono essere indicati nell’elenco?
Per quanto riguarda gli applicativi, la norma prevede che le amministrazioni debbano procedere alla trasmissione dell’elenco di tutti i software che utilizzano ciascuna base di dati.
Tenuto conto delle finalità della norma e al fine di evitare segnalazioni poco pertinenti si deve fare riferimento solo alle applicazioni che supportano un preciso procedimento amministrativo, escludendo quindi micro-applicazioni interne e/o moduli applicativi strumentali al funzionamento dell'applicazione principale.
7 - È sempre necessaria la pubblicazione, sul sito delle singole amministrazioni, del catalogo delle banche dati in loro possesso?
L’invio telematico ad AgID dell’elenco delle basi dati in gestione (previsto dall’art. 24-quater D. L. n. 90/2014) non fa venir meno l’obbligo di effettuare la pubblicazione delle informazioni di cui all’art. 52, comma 1, D. Lgs. n. 82/2005.
Tale norma prevede che le pubbliche amministrazioni debbano pubblicare nel proprio sito web, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo.
Le FAQ sono disponibili anche in PDF nella sezione documentazione di questa pagina web, unitamente al documento "Set di informazioni che deve essere comunicato ad AgID per ciascuna base di dati non concernente i dati territoriali" citato nella FAQ n. 4.
Fonte: Agenzia per l'Italia Digitale
News inserita il 29/08/2014 alle 09:43