Come noto la legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) ha confermato a regime il bonus 80 € (articolo 1, comma 12 della legge 90/2014 di conversione del DL 66/2014) modificando il comma 1-bis dell'articolo 13 del Tuir.
Il credito, rapportato al periodo di lavoro, spetta con importo pari a:
1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro.
Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
Il datore di lavoro è obbligato alla corresponsione ma, nonostante ciò, sarebbe opportuno far compilare, ai lavoratori con redditi imponibili da lavoro dipendente vicini al tetto limite dei 26.000 € o che hanno redditi di natura diversa a quelli da lavoro dipendente, apposita dichiarazione in cui venga evidenziato se il bonus Irpef 80 € competa o no; questo per evitare conguagli negativi Irpef elevati sia in sede di conguaglio nel mese di dicembre che in sede di dichiarazione dei redditi (se dovuta).
Nelle elaborazioni dei cedolini 2015 lo scrivente servizio considererà valide, salvo comunicazioni contrarie in merito, le richieste di rinuncia al riconoscimento del BONUS presentate dai dipendenti nel corso del 2014. Si precisa ancora che la dichiarazione con la quale viene chiesto al datore di lavoro di non erogare sul cedolino il BONUS degli 80€ mensili non fa perdere assolutamente il diritto alla fruizione che può essere fatta valere, qualora sussistano i requisiti previsti, sia con ulteriore dichiarazione da presentare al datore di lavoro entro la data di elaborazione del cedolino di dicembre 2015 (primi giorni del mese), sia in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. |
News inserita il 12/01/2015 alle 08:19