Risoluzione Agenzia delle Entrate, n. 13/E del 10.02.2015
L’articolo 15 del D. Lgs. 175/2014 dispone che, a far data dal 1° gennaio 2015, le somme rimborsate ai (percipienti) sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei risultati contabili trasmessi dai CAF e dai professionisti abilitati sono compensate dai sostituti d’imposta unicamente con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso.
I compensi per l’assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta vengono corrisposti riconoscendo un credito da utilizzare in compensazione con le medesime modalità di cui al citato articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, a partire dal mese successivo a quello in cui la dichiarazione è stata elaborata e trasmessa.
Di conseguenza viene abrogato il comma 1 dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445 in cui si prevede la compensazione interna delle ritenute.
A decorrere dal 2015, infatti, i sostituti d’imposta recuperano le somme rimborsate ai sostituiti nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso – nel limite delle ritenute d’acconto relative al periodo d’imposta corso al momento della presentazione della dichiarazione, ai sensi dell’articolo 37, comma 4, del d. lgs. n. 241 del 1997 – mediante compensazione tramite modello F24.
La risoluzione n. 13/E del 10.02.2015 ha istituito gli apposito codici tributo per consentire ai sostituti d’imposta di compensare, mediante il modello F24, le somme rimborsate ai percipienti, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 175 del 2014.
1631 Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014 va esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”;
3796 Somme a titolo di addizionale regionale all’IRPEF rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a),
D.Lgs. n. 175/2014 va esposto nella sezione “Regioni”, contestualmente al codice regione
3797 Somme a titolo di addizionale comunale all’IRPEF rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a),
D.Lgs. n. 175/2014 va esposto nella sezione “Imu e altri tributi locali”, indicando nella colonna “Codice ente/codice comune”, il codice catastale identificativo del comune di riferimento.
Per i suddetti codici tributo il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno d’imposta cui si riferiscono le somme rimborsate.
La risoluzione in commento precisa che i nuovi codici tributo utilizzabili per il recupero delle somme rimborsate ai percipienti, in un’ottica di semplificazione degli adempimenti a carico dei sostituti d’imposta, i seguenti codici tributo non sono più utilizzabili a credito (4731- 3803 – 3846).
Per permettere ai sostituti d’imposta di compensare in F24 le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive dai successivi versamenti, nonché le somme restituite in sede di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro, entrano in scena i codici tributo:
1627 Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati
1628 Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
1629 Eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di imposte sostitutive su redditi di capitale e redditi diversi
1669 Eccedenza di versamenti di addizionale regionale all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta
1671 Eccedenza di versamenti di addizionale comunale all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta
Non sono più utilizzabili in compensazione i codici: “1102”, “1103”, “1680”, “1706”, “1707”, “1710”, “1711”, “1713”, “3802”, “3848”, “8111” e “8112”.
Infine la risoluzione in commento precisa che per consentire ai sostituti d’imposta di compensare, mediante il modello F24, il credito per famiglie numerose e per canoni di locazione riconosciuti dagli stessi sostituti, nonché il credito d’imposta per le ritenute Irpef sulle retribuzioni e sui compensi corrisposti dalle imprese marittime al proprio personale, le Entrate hanno istituito i seguenti codici tributo:
1632 Credito per famiglie numerose riconosciuto dal sostituto d’imposta
1633 Credito per canoni di locazione riconosciuto dal sostituto d’imposta
1634 Credito d’imposta per ritenute Irpef su retribuzioni e compensi al personale (previsto dall’art. 4, comma 1, Dl n. 457/1997)
Le nuove modalità di recupero e i relativi codici tributo valgono anche per i sostituti d’imposta che utilizzano il modello F24 Enti pubblici.
News inserita il 17/02/2015 alle 14:40