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Deroga al riaccertamento straordinario

Segnaliamo, dato che ai più è sfuggito (non al Rag. Marco che ci ha posto il quesito per conferma e che ringraziamo), quanto segue:

DOMANDA:

Parlando di riaccertamento straordinario dei residui nel Seminario di Gennaio avevamo precisato che una deroga consente, per il primo anno di applicazione dei nuovi principi contabili, per le prestazioni e forniture per cui si è provveduto ad impegno di spesa negli anni 2014 e precedenti e che costituiscono residui passivi al 31/12/2014, di provvedere al pagamento a residui nel 2015, e dunque non procedere a riaccertamento straordinario, se la prestazione o fornitura è eseguita nel 2015 e la relativa fattura è pagata prima del riaccertamento straordinario.
Tale deroga varrebbe per tutte le spese ad esclusione di quelle di personale.  

Vi chiedo se ho corrrettamente inteso la deroga concessa, quali sono i riferimenti della stessa, e se vale anche qualora la fattura non sia scaduta ma si intende provvedere al pagamento prima del riaccertamento straordinario dei residui.      

RISPOSTA (Dott. Marco Rossi):

Confermiamo. Non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 che sono stati incassati e pagati prima del riaccertamento straordinario. Al riguardo si richiama quanto previsto dal principio 5.2 con riferimento alla premialità e al trattamento accessorio del personale liquidato nell’anno successivo che, anche nelle more del riaccertamento straordinario, non possono essere pagati in conto residui, e devono essere impegnati con imputazione all’esercizio in corso.

    


News inserita il 06/05/2015 alle 16:36

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