È stata introdotta un'ulteriore detrazione ICI per l'abitazione principale, pari all'1,33‰ della base imponibile ecomunque non superiore ad € 200,00 oltre a quella già prevista, pari ad € 103,29 (o quella regolamentata). Non è previsto alcun limite reddituale.
NOVITA' : leggi gli approfondimenti
Tale ulteriore detrazione:
Il contribuente che a seguito di separazione legale, annullamento o divorzio non risulti assegnatario della casa coniugale può fruire dell'aliquota agevolata e delle detrazioni per l'abitazione principale in proporzione alla quota posseduta, a condizione che non possieda a titolo di proprietà o altro diritto reale, un immobile destinato ad abitazione nello stesso Comune ove è situata la casa coniugale.
Come fare per avere le informazioni necessarie per:
Abbiamo realizzato un SW utile per queste esigenze ed in più permette la simulazione del cambio aliquota / detrazione per verificare le conseguenze di eventuali decisioni "politiche".
Ricordiamo che detto progetto è stato creato in House e per tutti i ns. Clienti NON Vi è alcun onere per l'uso dello stesso.
Riteniamo solo necessaria la ns. attività per il caricamento dei dati (con una procedura di import da noi realizzata e messa a disposizione dei ns. Clienti gratuitamente) quantificata in n. 3 ore del Contratto di Assistenza o relativo riscontro economico.
Per chi non fosse ns. Cliente, sarà ns. cura informare QUALI dati servono per usufruire del gestionale e COME consegnarceli.
ATTENZIONE: il prodotto si basa sulla REALTA' DELLE DENUNCE ICI.
Pertanto, è un conteggio sulla base dati DENUNCIATA con accertamento.
News: ad oggi (4/2) siamo ancora in attesa di alcune delucidazioni (che probabilmente - speriamo - verranno evase in occasione della pubblicazione del modello di comunicazioni all'Agenzia) in merito al metodo di calcolo. E soprattutto su alcune casistiche che potranno verificarsi. (es. una richiesta di rimborso tra 2 anni o un accertamento del 2009 sul 2008, e tanti tanti altri casi). Infine, la nuova "linea" che stiamo verificando impone il conteggio della detrazione delle pertinenze - e fin qui .. tutto ok - ma anche il conteggio dell'ulteriore detrazione sul reddito della pertinenza stessa.
News 2: diversamente da quanto circola nell'ambito della P.A.L., la ns. interpretazione del limite di ulteriore detrazione a € 200,00, vincola SOLO l'ulteriore detrazione e NON il complessivo delle detrazioni (detrazione principale + ulteriore detrazione).
PER IL RIMBORSO (Art. 1 comma 7):
L'Ente ha diritto al rimborso di quanto riportato sopra, in quanto a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'Interno ENTRO il 28 Febbraio 2008 definirà il modello per la certificazione del mancato gettito "previsto".
Entro il 30 Aprile l'Ente dovrà comunicare questo dato con il sopracitato documento.
Il rimborso viene erogato al 50% in via previsionale entro il 16 Giugno ed il restante 50% entro e non oltre 16 Dicembre dell'anno di applicazione del beneficio.
Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le modalita di trasferimento di queste somme.
News inserita il 04/02/2008 alle 09:00