La gestione delle attività connesse con l’attribuzione dei trasferimenti erariali in favore delle unioni di comuni è da tempo ostacolata dalla mancata o non tempestiva comunicazione da parte delle medesime unioni dei dati attinenti la variazione del numero di conto corrente bancario o di tesoreria originariamente comunicato o del provvedimento di cessazione dell’unione stessa.
Le mancate comunicazioni delle richiamate variazioni genera frequentemente notevoli difficoltà amministrativo/contabili connesse con i decreti di pagamento a cui l’ufficio Centrale di Bilancio di questo Ministero non dà corso per mancata corrispondenza dei dati; questo ufficio, fino ad oggi e con non poche difficoltà, ha supplito epistolarmente o contattando direttamente per le vie brevi l’ente, attività che oggi le rilevanti e complesse procedure amministrative non permettono più di svolgere.
Ciò premesso si comunica che in caso di mancata comunicazione della variazione del numero di conto corrente bancario o di tesoreria originariamente comunicato o del provvedimento di cessazione dell’unione di comuni comporterà la sospensione dei trasferimenti erariali dovuti.
Segui il link ufficiale
News inserita il 28/07/2015 alle 15:44