Ricordate l'Art. 10 del D.L. 70 del 2011 che riprendeva l'art. 7 vicies ter del D.L. 7 / 2005 che richiama il regolamento CE n. 334/2002 del 18 febbraio 2002 ??
Diceva in soldoni che i Comuni si attrezzano per poter fare le Carte d'Identità Elettronica con una serie di adempimenti a volte al limite del paradosso (stanza dedicata ed in accessibile - ditemi Voi come si fa' in un Comune che ha una / due stanze solo più il bagno ??) a cui aggiungere un Piano di Sicurezza CIE che oggettivamente era "fuori luogo" ed adempimento squisitamente burocratico e lontano anni luce dalla realtà dei fatti.
Ed ebbene si, i pochi che hanno iniziato (con decine di migliaia di Euro investiti) hanno smesso dopo pochi giorni !! (altri neanche hanno iniziato), sono gabbati. Con tre "miseri" commi (dal 3 al 5) dell'art. 10 del D.L. 78 del 19 Giugno 2015, si afferma che in questi 13 anni abbiamo scherzato. |
Citiamoli per curiosità:
3. All'articolo 7-vicies ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: "2-bis. L'emissione della carta d'identita' elettronica e' riservata al Ministero dell'interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte valori, di documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali di sicurezza. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-citta' autonomie locali, sono definite le caratteristiche tecniche, le modalita' di produzione, di emissione, di rilascio della carta d'identita' elettronica, nonche' di tenuta del relativo archivio informatizzato."
4. All'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i commi 2 e 3 sono abrogati.
5. In attesa dell'attuazione del comma 3 si mantiene il rilascio della carta d'identita' elettronica di cui all'articolo 7-vicies ter, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
Aspettiamo il 2028 (2015 + altri 13 anni) perchè il Ministero ci rilasci (spedito per posta 15 gg. dopo la richiesta, nella migliore delle ipotesi - già discusse nel 2002) la ns. sospirata CIE (a 25 € + spedizioni).
News inserita il 18/08/2015 alle 09:52