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Disposizioni in materia di riscossioni

Art. 36 Disposizioni in materia di riscossioni

L'abrogazione dell'articolo 52 comma 6 del decreto legislativo 446 del 1997 disposta dalla  legge finanziaria 2008, rischiava di creare forti difficoltà nei Comuni e di generare un grave vuoto normativo.

A colmare tale vuoto legislativo è intervenuta la disposizione contenuta al comma 2 dell'articolo 36 del decreto legge n.248 del 31 dicembre 2007, che definisce in maniera chiara le modalità con cui può essere espletata la riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali.

In particolare, l'articolo 36 prevede che le entrate locali possano essere riscosse coattivamente tramite: 1) Ingiunzione di pagamento (Regio decreto 14 aprile 1910, n.639), nel caso in cui la riscossione coattiva venga svolta in proprio dall'ente locale o è affidata mediante convenzione alle aziende speciali e, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo, ed a società miste sempre nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali; 2) Procedura del Ruolo (decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) se la riscossione coattiva è esercitata dagli agenti di riscossione nazionale e cioè, dal 1° ottobre 2006, dopo la riforma del sistema esattoriale, il ruolo è utilizzabile solo dalle società partecipate da Equitalia.

Analiticamente, il comma 1 interviene a sopprimere l'obbligo di versamento, gravante sui concessionari di riscossione, di una quota pari al 20 per cento, a titolo di acconto sulle riscossioni dell'anno successivo.

Al comma 3 si prevede poi modalità di rateazione delle somme dovute dal contribuente in caso di liquidazione di imposte e contributi da parte dell'agenzia delle Entrate: viene così ridotto a otto rate trimestrali il numero massimo per la dilazione di somme superiori a 5mila euro. Tale maggiore gradualità degli istituti della rateazione prima dell'iscrizione a ruolo, ha l'obiettivo, al crescere dell'importo, di consentire al debitore un tempo più ampio per restituire all'erario le somme dovute. Lo stesso numero di rate viene fissato per le somme superiori cinquantamila euro. Si modifica, poi, il limite di 60 rate previsto per le somme iscritte a ruolo (la ripartizione del pagamento non può superare le 48 rate mensili).

Contestualmente, al comma 4, si prevede la soppressione della possibilità di sospendere la riscossione, in presenza di istanza di rateazione a seguito di iscrizione a ruolo, al fine di assicurare con immediatezza all'erario il primo pagamento dell'importo rateizzato dall'ufficio.


News inserita il 16/01/2008 alle 09:00

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