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Ufficiale lo split payment da parte della UE

E' datata 14 Luglio la decisione (Guue serie L.n. 217) per la quale è leggittimo applicare il meccanismo speciale di riscossione dell'imposta sulle forniture alle Pubbliche Amministrazioni.

Ciò è però limitato fino al 31 Dicembre 2017.

Il provvedimento assicura che, allo scadere del termine, l'Italia non chiederà il rinnovo dell'autorizzazione alla deroga.

La norma di legge

L'art. 17-ter stabilisce che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello stato, degli organi dello stato, degli enti pubblici territoriali e dei loro consorzi, delle camere di commercio, degli istituti universitari, delle Asl, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di Iva, l'imposta è in ogni caso versata da essi stessi. Queste disposizioni non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute Irpef.

Aspetti soggettivi

Le disposizioni dell'art. 17-ter si applicano solo alle forniture di beni e servizi destinati agli enti pubblici riconducibili alla suddetta elencazione, per cui il raggio d'azione dello split payment è molto più ristretto di quello della fatturazione elettronica p.a. In caso di dubbi, i fornitori dovranno attenersi alle indicazioni fornite dall'ente pubblico.

È irrilevante, per l'applicazione del meccanismo speciale, se l'ente acquisti il bene o il servizio nell'ambito degli scopi istituzionali o nell'ambito dell'eventuale esercizio di un'attività commerciale ai fini dell'Iva.

Quanto ai fornitori, la norma non prevede eccezioni, per cui dovranno applicare il meccanismo speciale tutti i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti degli enti pubblici suddetti, quale che sia la natura giuridica e l'attività esercitata. Devono ritenersi sottoposte al meccanismo speciale anche le operazioni poste in essere da enti pubblici nei confronti di altri enti della stessa specie.

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Eccezioni

Pur nel silenzio della legge, l'Agenzia delle entrate, in via interpretativa, ha ritenuto di dover escludere dallo split payment, per motivi sistematici, le operazioni effettuate da fornitori che applicano regimi caratterizzati da un particolare meccanismo forfetario di determinazione della detrazione spettante, quali ad esempio:

  • regime speciale per i produttori agricoli e ittici di cui all'art. 34, dpr 633/72;
  • regime speciale per le attività agricole connesse di cui all'art. 34-bis;
  • regime speciale di cui alla legge n. 398/91 per gli enti non profit
  • regime speciale per le attività di intrattenimento di cui all'art. 74, sesto comma;
  • regime speciale di cui al comma 5 dell'art. 74-quater per gli spettacoli viaggianti e per le altre attività di cui alla tabella C allegata allo stesso dpr.

Ambito oggettivo

Dal punto di vista oggettivo, secondo la legge, il meccanismo speciale si applica a tutte le cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, con le sole eccezioni seguenti:

  • operazioni per le quali l'ente destinatario riveste la qualifica di debitore dell'imposta secondo le disposizioni in materia di Iva, ossia le operazioni sottoposte al regime dell'inversione contabile;
  • compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta Irpef.

Anche sotto il profilo oggettivo, tuttavia, l'Agenzia ha preso atto che alcune operazioni sono incompatibili con il meccanismo dello split payment, precisando quindi che questo non si applica alle:

  • operazioni soggette a regimi particolari che non prevedono la separata indicazione dell'Iva in fattura, ad esempio regime del margine, editoria ecc.;
  • operazioni documentate mediante rilascio di certificazione fiscale alternativa alla fattura, quali scontrini e ricevute fiscali.

Applicazione parziale del regime dell'inversione contabile

Quando l'ente pubblico acquista beni o servizi oggettivamente rientranti nel regime dell'inversione contabile, destinati però promiscuamente sia alla sfera commerciale che a quella istituzionale (per esempio, il servizio di pulizia del palazzo municipale all'interno del quale vi sono locali utilizzati dal comune per lo svolgimento di attività commerciali ai fini dell'Iva), secondo l'Agenzia delle entrate, l'ente dovrà comunicare al fornitore la quota parte del bene o servizio acquistato per finalità commerciali, determinata con criteri oggettivi, da assoggettare al regime dell'inversione contabile, mentre alla residua quota «istituzionale» si applicherà lo «split payment».

Adempimenti dei fornitori

Il meccanismo speciale non impatta sulle modalità di fatturazione delle operazioni da parte dei fornitori, i quali dovranno solo avere cura di annotare sulle fatture la dicitura «scissione dei pagamenti». Le fatture dovranno poi essere registrate normalmente nel registro vendite, ovviamente senza computare l'imposta fatturata nella liquidazione periodica, dato che il pagamento del tributo sarà effettuato dall'ente destinatario.

Adempimenti degli enti destinatari

Le modalità di versamento dell'imposta da parte degli enti sono differenziate a seconda che i beni e servizi siano acquistati per finalità istituzionali oppure nell'ambito di un'attività commerciale.

Acquisti per fini istituzionali

Per gli acquisti effettuati in veste istituzionale, al di fuori di attività commerciali, gli enti devono versare direttamente all'erario l'imposta loro addebitata dai fornitori, con le modalità e nei termini di cui all'art. 4 del dm e alla risoluzione n. 15/2015.

Più precisamente, il decreto prevede che l'Iva deve essere versata entro il 16 del mese successivo a quello in cui è divenuta esigibile, senza possibilità di compensazione; nel rispetto di tale termine e del suddetto criterio di imputazione temporale, gli enti potranno poi scegliere se effettuare:

  • un unico versamento cumulativo dell'imposta divenuta esigibile nel mese;
  • un versamento per l'imposta divenuta esigibile in ciascun giorno;
  • un versamento per l'imposta divenuta esigibile su ciascuna fattura.

Si ricorda che, per le operazioni in esame, l'imposta diviene esigibile al momento del pagamento del corrispettivo, salva la facoltà dell'ente di anticipare l'esigibilità al momento del ricevimento della fattura.

Acquisti per fini commerciali

Per gli acquisti effettuati nell'esercizio di attività commerciali, invece, gli enti assolvono l'imposta annotando le fatture dei fornitori nel registro di cui agli artt. 23 o 24 del decreto 633/72, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente.

L'imposta da split payment concorrerà così alla liquidazione periodica, per cui il relativo debito potrà essere neutralizzato dall'esercizio del diritto alla detrazione.

Acquisti promiscui

Infine, secondo la circolare dell'Agenzia delle Entrate, per gli acquisti di beni e servizi destinati ad essere utilizzati promiscuamente sia nell'ambito istituzionale che nell'attività d'impresa, l'ente pubblico dovrà preventivamente individuare, con criteri oggettivi, la quota d'imposta da imputare a ciascuna delle due attività, ed effettuare separatamente i relativi adempimenti.


News inserita il 20/08/2015 alle 08:41

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