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Nuovi Codici F24

Con comunicato del 9.12.2015 la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate rende noto che:
La famiglia dei codici tributo si arricchisce di 19 nuovi “numeri”, riservati ai soggetti che utilizzano il modello F24 Enti pubblici, da poco “restaurato” in seguito al provvedimento direttoriale del 1° dicembre scorso, che ha introdotto il nuovo campo “importi a credito compensati”.
Vengono istituiti con la risoluzione n. 103/E del 9 dicembre 2015 e saranno operativi a partire dal prossimo 7 gennaio.
In dettaglio, per consentire anche ai sostituti d’imposta del settore pubblico di recuperare in compensazione le somme rimborsate ai percipienti a seguito di assistenza fiscale (articolo 15, comma 1, lettera a, del Dlgs 175/2014), le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive (articolo 15, comma 1, lettera b, del Dlgs 175/2014) e le somme restituite in sede di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro, arrivano i codici:

  • 150E - somme a titolo di imposte erariali rimborsate a seguito di assistenza fiscale
  • 151E - somme a titolo di imposte erariali rimborsate a seguito di assistenza fiscale prestata a dipendenti operanti in impianti situati fuori dalla Valle d’Aosta i cui versamenti sono effettuati in regione
  • 152E - somme a titolo di imposte erariali rimborsate a seguito di assistenza fiscale prestata a dipendenti operanti in impianti situati in Valle d’Aosta i cui versamenti sono effettuati fuori dalla regione
  • 153E - somme a titolo di addizionale regionale all’Irpef rimborsate a seguito di assistenza fiscale
  • 154E - somme a titolo di addizionale comunale all’Irpef rimborsate a seguito di assistenza fiscale
  • 155E - eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati
  • 156E - eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
  • 157E - eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di imposte sostitutive su redditi di capitale e redditi diversi
  • 158E - eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati maturate fuori dalla Valle d’Aosta ed effettuati in regione
  • 159E - eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati maturate in Valle d’Aosta ed effettuati fuori dalla regione
  • 160E - eccedenza di versamenti di addizionale regionale all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta
  • 161E - eccedenza di versamenti di addizionale comunale all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta.

Invece, per compensare i crediti per famiglie numerose e per canoni di locazione riconosciuti dagli stessi sostituti, quello per le ritenute Irpef sulle retribuzioni corrisposte al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte al Registro internazionale (articolo 4, comma 1, Dl 457/1997) e le somme recuperate dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus Irpef di 80 (articolo 1 del Dl 66/2014 e articolo 1, commi 12 e seguenti della legge 190/2014), andranno utilizzati i codici:

  • 162E - credito per famiglie numerose riconosciuto dal sostituto d’imposta
  • 163E - credito per canoni di locazione riconosciuto dal sostituto d’imposta
  • 164E - credito d’imposta per ritenute Irpef su retribuzioni e compensi al personale imbarcato
  • 165E - recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate a titolo di bonus Irpef.

Infine, per i sostituti d’imposta che devono compensare l’eccedenza risultante dalla dichiarazione modello 770, sono istituiti i codici:

  • 166E - credito scaturito da ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale
  • 167E - credito scaturito da ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
  • 168E - credito scaturito da ritenute su redditi di capitale.

Tutti i codici andranno riportati, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, nella sezione “Erario”. Fanno eccezione: “153E” e “160E”, da indicare nella sezione “Regioni”, riportando nel campo “codice” il codice della regione, nonché “154E” e “161E”, che troveranno collocazione nella sezione “Enti locali”, con indicazione nel campo “codice” del codice catastale del comune di riferimento. Nel campo “riferimento B” va scritto l’anno d’imposta cui si riferiscono le somme rimborsate.

pdf_p.gif Risoluzione n. 103

 

 


News inserita il 10/12/2015 alle 17:04

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